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Ordinanza — n. 28288/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for reproducing merits already decided by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28288/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Marco Gonella's appeal against the Court of Appeal's conviction for aggravated burglary inadmissible. The appellant argued that the lower court erred in assessing the probative value of a photographic identification, yet the appellate court correctly noted that witness testimony was the primary evidence. The court rejected the appeal because the arguments merely reproduced issues already thoroughly examined and dismissed by the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance without specific criticism of the reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal reproduction of arguments judicial review limits photographic identification witness testimony weight identificazione credibile documenti d'identità prove acquisite illegalmente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GONELLA MARCO nato a PINEROLO il 26/04/1966 avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Gonella Marco ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Torino ne ha confermato la condanna per due distinte condotte di furto in abitazione aggravato e continuato, tentato e consumato. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge e vizi di motivazione in riferimento al giudizio di attendibilità del riconoscimento fotografico posto a fondamento della pronuncia di condanna adottata nei confronti dell'imputato e della sua effettiva valenza probatoria, non è deducibile in sede di legittimità in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata.

In particolare, la sentenza censurata osserva come il riconoscimento fotografico operato dalla p.o. non integra l'unica evidenza a carico dell'ipotesi di accusa, ma semplicemente costituisce un mero elemento di riscontro idoneo a corroborare l'impianto accusatorio, dal momento che, ai fini del giudizio di colpevolezza dell'imputato, hanno assunto un valore fondamentale le dichiarazioni rese dell'operante Ragusa Calogero, il quale in sede testimoniale ha affermato di aver riconosciuto l'imputato, a lui noto per ragioni d'ufficio dati i suoi precedenti penali, nell'atto di accedere in diversi stabili condominiali, tra cui quelli delle persone offese.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così d