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Ordinanza — n. 28286/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28286/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28286/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BLASI SAVERIO nato a GELA il 24/09/1961 avverso la sentenza del 25/10/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI; Rilevato che Di Blasi Saverio ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Caltanissetta ne ha confermato la condanna per il reato di diffamazione aggravata. Considerato che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che la mancata indicazione da parte del pubblico ministero della persona offesa nella propria lista testimoniale non integra alcuna nullità, nemmeno sotto il profilo della lesione del diritto di difesa dell'imputato, il quale se ha interesse al suo esame ha ampia facoltà di chiederne la citazione inserendola nella propria lista testimoniale.

Regesto Legislator

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art. 603 comma 3 c.p; Ordinanza — n. 28286/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Né è configurabile un dovere in capo al giudice di disporre d'ufficio l'audizione della persona offesa, men che meno, come prospettato, a carico di quello dell'appello ai sensi dell'art. 603 comma 3 c.p.p., presupponendo tale disposizione che lo stesso, secondo la propria valutazione, la ritenga necessaria. Il ricorrente peraltro si è limitato in maniera assertiva a prospettare la necessità della prova, ma non ha saputo spiegare perché la stessa sarebbe stata decisiva, posto che il reato è stato commesso "postando" uno scritto su facebook e dunque la dimostrazione della sua realizzazione riposa essenzialmente sulla prova documentale.

Parole chiave

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diffamazione libertà d'espressione perseguimento penale per diffamazione reato politico moralità della vita politica denuncia penale

Disposizioni normative citate

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art. 603 comma 3 c.p
Né è configurabile un dovere in capo al giudice di disporre d'ufficio l'audizione della persona offesa, men che meno, come prospettato, a carico di quello dell'appello ai sensi dell'art. 603 comma 3 c.p.p., presupponendo tale disposizione che lo stesso, secondo la propria valutazione, la ritenga necessaria.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BLASI SAVERIO nato a GELA il 24/09/1961 avverso la sentenza del 25/10/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Di Blasi Saverio ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Caltanissetta ne ha confermato la condanna per il reato di diffamazione aggravata. Considerato che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che la mancata indicazione da parte del pubblico ministero della persona offesa nella propria lista testimoniale non integra alcuna nullità, nemmeno sotto il profilo della lesione del diritto di difesa dell'imputato, il quale se ha interesse al suo esame ha ampia facoltà di chiederne la citazione inserendola nella propria lista testimoniale.

Né è configurabile un dovere in capo al giudice di disporre d'ufficio l'audizione della persona offesa, men che meno, come prospettato, a carico di quello dell'appello ai sensi dell'art. 603 comma 3 c.p.p., presupponendo tale disposizione che lo stesso, secondo la propria valutazione, la ritenga necessaria. Il ricorrente peraltro si è limitato in maniera assertiva a prospettare la necessità della prova, ma non ha saputo spiegare perché la stessa sarebbe stata decisiva, posto che il reato è stato commesso "postando" uno scritto su facebook e dunque la dimostrazione della sua realizzazione riposa essenzialmente sulla prova documentale.

Non di meno il ricorso omette di confrontarsi con la motivazione sul punto contenuta nella sentenza impugnata. Considerato che il secondo motivo di ricorso è generico, limitandosi a prospettare circostanze che avrebbero imposto la necessità di accertare l'indirizzo IP utilizzato per caricare sulla pagina facebook dell'imputato lo scritto ritenuto offensivo, senza indicare però la fonte processuale che ne dimostrerebbe la sussistenza e, soprattutto, senza confrontarsi con il tutt'altro che illogico ragionamento articolato dalla Corte per attribuire la paternità di tale scritto all'imputato sulla base di una serie di elementi fattuali convergenti nell'indicarlo come l'effettivo titolare ed utilizzatore della suddetta pagina.

Considerato che anche il terzo motivo di ricorso è inammissibile, atteso che il ricorrente, senza confrontarsi nuovamente con la ratio decidendi e con la motivazione della sentenza, ancora le proprie doglianze sul mancato riconoscimento dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica ad un aspetto della informazione commentata nel post che non è quello oggetto di contestazione, atteso che il rimprovero mosso all'imputato è quello di aver evocato la "vicinanza" della persona offesa ad un noto esponente mafioso in ragione dei - peraltro non certo stretti - rapporti di parentela esistenti tra quest'ultimo e la moglie della stessa, alludendo così ad una sua possibile connivenza con l'ambiente del suddetto malavitoso.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle