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Sentenza — n. 28281/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28281/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28281/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: FORMICA LUCA nato a FOLIGNO il 22/06/1979 FORMICA FLAVIO nato a FOLIGNO il 07/06/1950 avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; # - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Perugia riformato la sentenza del 12 luglio 2021 del Tribunale di Spoleto che prosciolto Luca Formica e Flavio Formica dalla imputazione di cui all'art. 483 cod. pen. perché il fatto non costituisce reato; In particolare la Corte di merito ha affermato la penale responsabilità degli imputati e li ha condannati alla pena di giustizia; - che il ricorso degli imputati, che si dolgono, tra l'altro, della qualificazione giuridica del fatto, non è inammissibile o manifestamente infondato, atteso che il fatto andrebbe più correttamente qualificato come falso materiale in atto pubblico; - che, tuttavia, sia sulla base dell'originaria qualificazione giuridica del fatto, sia qualificando quest'ultimo come falso materiale in atto pubblico, il termine massimo di prescrizione risulta pari ad anni sette e mesi sei, non essendo stata contestata la fidefacienza dell'atto fino a querela di falso, e che secondo la descrizione contenuta nel capo di imputazione la falsificazione sarebbe avvenuta in data anteriore al 14 febbraio 2017, ma non è stato possibile accertare con precisione la data in cui essa sarebbe avvenuta, cosicché, operando in tema di prescrizione il principio in dubio pro reo, il delitto deve ritenersi estinto per prescrizione; -che, quindi, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., deve rilevarsi l'estinzione del reato per prescrizione, non ricorrendo l'evidenza della sussistenza di alcuna delle cause di proscioglimento di cui al comma 2 della citata disposizione;

Regesto Legislator

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art. 483 cod. pen; Sentenza — n. 28281/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 483 cod. pen. perché il fatto non costituisce reato; In particolare la Corte di merito ha affermato la penale responsabilità degli imputati e li ha condannati alla pena di giustizia; - che il ricorso degli imputati, che si dolgono, tra l'altro, della qualificazione giuridica del fatto, non è inammissibile o manifestamente infondato, atteso che il fatto andrebbe più correttamente qualificato come falso materiale in atto pubblico; - che, tuttavia, sia sulla base dell'originaria qualificazione giuridica del fatto, sia qualificando quest'ultimo come falso materiale in atto pubblico, il termine massimo di prescrizione risulta pari ad anni sette e mesi sei, non essendo stata contestata la fidefacienza dell'atto fino a querela di falso, e che secondo la descrizione contenuta nel capo di imputazione la falsificazione sarebbe avvenuta in data anteriore al 14 febbraio 2017, ma non è stato possibile accertare con precisione la data in cui essa sarebbe avvenuta, cosicché, operando in tema di prescrizione il principio in dubio pro reo, il delitto deve ritenersi estinto per prescrizione; -che, quindi, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., deve rilevarsi l'estinzione del reato per prescrizione, non ricorrendo l'evidenza della sussistenza di alcuna delle cause di proscioglimento di cui al comma 2 della citata disposizione;

Parole chiave

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falsità ideologica in documenti perseguimento penale per truffa vizi di forma gravi addebiti penali falsificazione dei pesi e delle misure denuncia mendace

Disposizioni normative citate

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art. 483 cod. pen
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Perugia riformato la sentenza del 12 luglio 2021 del Tribunale di Spoleto che prosciolto Luca Formica e Flavio Formica dalla imputazione di cui all'art. 483 cod. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: FORMICA LUCA nato a FOLIGNO il 22/06/1979 FORMICA FLAVIO nato a FOLIGNO il 07/06/1950 avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; #

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Perugia riformato la sentenza del 12 luglio 2021 del Tribunale di Spoleto che prosciolto Luca Formica e Flavio Formica dalla imputazione di cui all'art. 483 cod. pen. perché il fatto non costituisce reato; In particolare la Corte di merito ha affermato la penale responsabilità degli imputati e li ha condannati alla pena di giustizia; - che il ricorso degli imputati, che si dolgono, tra l'altro, della qualificazione giuridica del fatto, non è inammissibile o manifestamente infondato, atteso che il fatto andrebbe più correttamente qualificato come falso materiale in atto pubblico; - che, tuttavia, sia sulla base dell'originaria qualificazione giuridica del fatto, sia qualificando quest'ultimo come falso materiale in atto pubblico, il termine massimo di prescrizione risulta pari ad anni sette e mesi sei, non essendo stata contestata la fidefacienza dell'atto fino a querela di falso, e che secondo la descrizione contenuta nel capo di imputazione la falsificazione sarebbe avvenuta in data anteriore al 14 febbraio 2017, ma non è stato possibile accertare con precisione la data in cui essa sarebbe avvenuta, cosicché, operando in tema di prescrizione il principio in dubio pro reo, il delitto deve ritenersi estinto per prescrizione; -che, quindi, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., deve rilevarsi l'estinzione del reato per prescrizione, non ricorrendo l'evidenza della sussistenza di alcuna delle cause di proscioglimento di cui al comma 2 della citata disposizione;

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così de