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Ordinanza — n. 28279/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28279/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28279/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO VERCIO MAURIZIO nato a SANT'AGATA DI MILITELLO il 29/09/1959 avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; R.G.12438/2024 Rilevato che Lo Vercio Maurizio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina che ne ha confermato la condanna per il reato di furto in abitazione; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione posta alla base dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, avendo la Corte territoriale erroneamente ritenuto infondati i motivi proposti con l'atto di appello senza aver cura di accertare il nesso di causalità e l'elemento soggettivo del reato, è del tutto generico poiché contiene la predetta allegazione in termini essertivi, non correlabili al caso di specie (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28279/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale sanzioni pecuniarie risarcimento per errore giudiziario modalità di calcolo dell'ammenda spese di esecuzione condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO VERCIO MAURIZIO nato a SANT'AGATA DI MILITELLO il 29/09/1959 avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; R.G.12438/2024 Rilevato che Lo Vercio Maurizio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina che ne ha confermato la condanna per il reato di furto in abitazione; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione posta alla base dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, avendo la Corte territoriale erroneamente ritenuto infondati i motivi proposti con l'atto di appello senza aver cura di accertare il nesso di causalità e l'elemento soggettivo del reato, è del tutto generico poiché contiene la predetta allegazione in termini essertivi, non correlabili al caso di specie (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dette prinnnende. Cosi deciso il 25 giugno 2024. // i .9,31 I Consigliere estensore Mari T esa l on I Grazia Roana ccoli i 15 LUG 2024 IL C\CU P L