Italian Supreme Court dismisses appeal as procedural bar excludes merit review of sentencing balance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the sole ground challenged the judge's discretionary sentencing balance, which falls outside the scope of appellate review. The appellant argued for a violation of penal law and a defect in reasoning regarding the proportionality of the sentence. The court ruled that such discretionary evaluations are unreviewable unless arbitrary or illogical, finding the lower court's justification sufficient and thus unassailable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609, 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals against criminal judgments are inadmissible if they challenge the discretionary balance of the sentence, as such evaluations belong to the trial court's exclusive domain and are not subject to review unless arbitrary or illogical.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ILIEVA TANYA nato il 29/03/1991 avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; R.G. 12408/2024 Rilevato che Ilieva Tanya ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui agli artt. 56, 624, 625, comma 1, n.
4) e 6), 110 cod. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si denunciano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine al giudizio di bilanciamento effettuato dal giudice di merito, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.
U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); pertanto, le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito sono incensurabili; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 giug