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Sentenza — n. 28277/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28277/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28277/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ROSSI VITTORIO GIOVANNI nato il 12/09/1970 avverso la sentenza del 28/11/2023 del TRIBUNALE di FERRARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; R.G. 12396/2024 - che, con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Ferrara ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di quella stessa città pronunciata nei confronti di Rossi Vittorio Giovanni per il delitto di lesioni personali, giudicate guaribili in giorni cinque; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un unico motivo, con cui è stato dedotto che, pendente il termine per proporre ricorso per cassazione, in data 21 dicembre 2023, la persona offesa ha rimesso la querela presentata nei confronti dell'imputato, con contestuale accettazione della stessa da parte di questi; - che la remissione e l'accettazione sono state ritualmente effettuate; - che, pertanto, si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato; - che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.).

Regesto Legislator

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art. 340 cod. proc. pen; Sentenza — n. 28277/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 12396/2024 - che, con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Ferrara ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di quella stessa città pronunciata nei confronti di Rossi Vittorio Giovanni per il delitto di lesioni personali, giudicate guaribili in giorni cinque; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un unico motivo, con cui è stato dedotto che, pendente il termine per proporre ricorso per cassazione, in data 21 dicembre 2023, la persona offesa ha rimesso la querela presentata nei confronti dell'imputato, con contestuale accettazione della stessa da parte di questi; - che la remissione e l'accettazione sono state ritualmente effettuate; - che, pertanto, si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato; - che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.).

Parole chiave

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condono delle spese procedurali restituzione del termine anticipo spese tardivo spese di difesa ritardo scusabile durata ragionevole del procedimento

Disposizioni normative citate

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art. 340 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ROSSI VITTORIO GIOVANNI nato il 12/09/1970 avverso la sentenza del 28/11/2023 del TRIBUNALE di FERRARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; R.G. 12396/2024 - che, con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Ferrara ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di quella stessa città pronunciata nei confronti di Rossi Vittorio Giovanni per il delitto di lesioni personali, giudicate guaribili in giorni cinque; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un unico motivo, con cui è stato dedotto che, pendente il termine per proporre ricorso per cassazione, in data 21 dicembre 2023, la persona offesa ha rimesso la querela presentata nei confronti dell'imputato, con contestuale accettazione della stessa da parte di questi; - che la remissione e l'accettazione sono state ritualmente effettuate; - che, pertanto, si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato; - che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato estinto per remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico del querelato. Così deciso il 25 giugno