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Ordinanza — n. 28276/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28276/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28276/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALANDRA SEBASTIANELLA GIACOMO nato a ACIREALE il 02/07/1980 avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; R.G. 12376/2024 Rilevato che Calandra Sebastianella Giacomo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che, in parziale riforma della prima decisione, ha concesso i benefici della sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel casellario giudiziale, confermando la condanna per il delitto aggravato di furto; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta la violazione di legge in ordine all'improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela - essendo il reato per cui si procede divenuto oggi perseguibile a querela di parte, stante la modifica introdotta dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 all'art. 624, ultimo comma, cod. pen., che recita:

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28276/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 12376/2024 Rilevato che Calandra Sebastianella Giacomo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che, in parziale riforma della prima decisione, ha concesso i benefici della sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel casellario giudiziale, confermando la condanna per il delitto aggravato di furto; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta la violazione di legge in ordine all'improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela - essendo il reato per cui si procede divenuto oggi perseguibile a querela di parte, stante la modifica introdotta dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 all'art. 624, ultimo comma, cod. pen., che recita:

Parole chiave

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motivi di cassazione ammende per infrazione procedurale difetto di motivazione impugnazione di decisioni amministrative allegazioni insufficientemente motivate motivi che possono invocarsi

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
(segnatamente, l'aggravante di aver commesso il fatto su cose destinate a pubblico servizio), pertanto il reato è procedibile d'ufficio; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALANDRA SEBASTIANELLA GIACOMO nato a ACIREALE il 02/07/1980 avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; R.G. 12376/2024 Rilevato che Calandra Sebastianella Giacomo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che, in parziale riforma della prima decisione, ha concesso i benefici della sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel casellario giudiziale, confermando la condanna per il delitto aggravato di furto; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta la violazione di legge in ordine all'improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela - essendo il reato per cui si procede divenuto oggi perseguibile a querela di parte, stante la modifica introdotta dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 all'art. 624, ultimo comma, cod. pen., che recita:

«Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)» -, è manifestamente infondato perché in contrasto con il dato normativo, ossia l'art. 624, ultimo comma, in quanto, come si legge dal capo di imputazione e poi nella sentenza, è stata contestata e ritenuta l'aggravante del "pubblico servizio" di cui all'art. 625, n. 7 cod. pen. (segnatamente, l'aggravante di aver commesso il fatto su cose destinate a pubblico servizio), pertanto il reato è procedibile d'ufficio; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a de. Così deciso il 25