Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 28274/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28274/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28274/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHEZAMI ACHRAF nato il 03/12/1990 avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; i u ita a relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza del 8 settembre 2021 del Tribunale di Perugia che aveva K-H E ibai t affermato la penale responsabilità di Achraf (WE3per il delitto di cui all'art.455 cod. pen. e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputato è inammissibile ai sensi dell'art. 581, comma 1- quater cod. proc. pen., non essendo stato allegato lo specifico mandato ad impugnare rilasciato dall'imputato, assente nel giudizio di appello; - che, in tema di ricorso per cassazione, gli oneri formali stabiliti - a pena di inammissibilità - dai commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581 cod. proc. pen., introdotti dall'art. 33, comma 1, lett. d), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 nell'ambito delle norme che regolano in generale il sistema delle impugnazioni, trovano applicazione anche nel giudizio di legittimità, in quanto funzionali a garantire l'effettiva conoscenza della pendenza del processo, con conseguente applicabilità, in mancanza, della procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo l'impugnazione proposta da difensore non legittimato (Sez. 6, n. 6264 del 10/01/2024, Hassan, Rv. 285984); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 581 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28274/2024 — snpen · Corte di Cassazione: pen. e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputato è inammissibile ai sensi dell'art. 581, comma 1- quater cod. proc. pen., non essendo stato allegato lo specifico mandato ad impugnare rilasciato dall'imputato, assente nel giudizio di appello; - che, in tema di ricorso per cassazione, gli oneri formali stabiliti - a pena di inammissibilità - dai commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581 cod. proc. pen., introdotti dall'art. 33, comma 1, lett. d), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 nell'ambito delle norme che regolano in generale il sistema delle impugnazioni, trovano applicazione anche nel giudizio di legittimità, in quanto funzionali a garantire l'effettiva conoscenza della pendenza del processo, con conseguente applicabilità, in mancanza, della procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo l'impugnazione proposta da difensore non legittimato (Sez. 6, n. 6264 del 10/01/2024, Hassan, Rv. 285984); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00.

Parole chiave

Generato dall'IA
possesso illecito di stupefacenti inesigibilità dell'allontanamento in Afghanistan assenza ingiustificata traffico aggravato di stupefacenti eccezione di illegalità incompetenza per materia

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 581 cod. proc. pen
pen., non essendo stato allegato lo specifico mandato ad impugnare rilasciato dall'imputato, assente nel giudizio di appello; - che, in tema di ricorso per cassazione, gli oneri formali stabiliti - a pena di inammissibilità - dai commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581 cod. proc. pen., introdotti dall'art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHEZAMI ACHRAF nato il 03/12/1990 avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; i u ita a relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza del 8 settembre 2021 del Tribunale di Perugia che aveva K-H E ibai t affermato la penale responsabilità di Achraf (WE3per il delitto di cui all'art.455 cod. pen. e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputato è inammissibile ai sensi dell'art. 581, comma 1- quater cod. proc. pen., non essendo stato allegato lo specifico mandato ad impugnare rilasciato dall'imputato, assente nel giudizio di appello; - che, in tema di ricorso per cassazione, gli oneri formali stabiliti - a pena di inammissibilità - dai commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581 cod. proc. pen., introdotti dall'art. 33, comma 1, lett. d), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 nell'ambito delle norme che regolano in generale il sistema delle impugnazioni, trovano applicazione anche nel giudizio di legittimità, in quanto funzionali a garantire l'effettiva conoscenza della pendenza del processo, con conseguente applicabilità, in mancanza, della procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo l'impugnazione proposta da difensore non legittimato (Sez. 6, n. 6264 del 10/01/2024, Hassan, Rv. 285984); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso