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Ordinanza — n. 28272/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for genericity, upholding lower court's conviction for theft with aggravated circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28272/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Davide Milella inadmissible due to the extreme generality of the sole ground of challenge. The lower court had reformed a previous acquittal, reclassifying the act as theft in a dwelling and applying the aggravated circumstance of exposure to public trust, ultimately convicting the defendants. The appellate court rejected the appeal because the arguments lacked specific legal or factual grounds required for admissibility under criminal procedure law.

Regesto Legislator

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds of challenge are excessively generic and fail to specify the legal or factual errors alleged.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds theft aggravated public trust criminal procedure furto aggravato violazione di domicilio recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILELLA DAVIDE nato a BARI il 20/07/1996 avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari ha riformato la sentenza del 16 dicembre 2019 del Tribunale di Bari che esclusa l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di Davide Milella e Klodian Mathcfsa per il reato di furto; in particolare, la Corte di merito ha riqualificato il fatto quale furto in abitazione e ha ritenuto sussistente l'aggravante contestata e, applicate le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante, li ha condannati alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputato Davide Milella è inammissibile per l'estrema genericità dell'unico motivo di impugnazione; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il