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Ordinanza — n. 28271/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28271/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28271/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CISTERNINO FABRIZIO nato a LECCE il 06/03/1962 avverso la sentenza del 20/02/2024 del TRIBUNALE di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; v R.G. 12252/2024 Rilevato che Cisternino Fabrizio ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Lecce che ne ha confermato la responsabilità penale per il delitto di cui all'art. 612 cod. pen.; considerato che il primo motivo di ricorso, che denunzia la carenza della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità dell'imputato, non è consentito in sede di legittimità perché, oltre che essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.

Regesto Legislator

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art. 612 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28271/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 12252/2024 Rilevato che Cisternino Fabrizio ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Lecce che ne ha confermato la responsabilità penale per il delitto di cui all'art. 612 cod. pen.; considerato che il primo motivo di ricorso, che denunzia la carenza della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità dell'imputato, non è consentito in sede di legittimità perché, oltre che essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.

Parole chiave

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motivi di cassazione ammende per infrazione procedurale impugnazione di decisioni amministrative condono delle spese procedurali legittimazione a ricorrere opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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art. 612 cod. pen
12252/2024 Rilevato che Cisternino Fabrizio ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Lecce che ne ha confermato la responsabilità penale per il delitto di cui all'art. 612 cod.
art. 616 cod. proc. pen
11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CISTERNINO FABRIZIO nato a LECCE il 06/03/1962 avverso la sentenza del 20/02/2024 del TRIBUNALE di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; v R.G. 12252/2024 Rilevato che Cisternino Fabrizio ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Lecce che ne ha confermato la responsabilità penale per il delitto di cui all'art. 612 cod. pen.; considerato che il primo motivo di ricorso, che denunzia la carenza della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità dell'imputato, non è consentito in sede di legittimità perché, oltre che essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.

Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna detié ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000;

Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna da ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugno 2024. ,