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Ordinanza — n. 28270/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as late filed; appeal filed 15 days after deadline despite 30-day window.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28270/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it was filed late, exceeding the statutory deadline for challenging the second-instance judgment. The appellant submitted the request on November 8, 2023, well after the thirty-day period following the June 23, 2023, ruling, even accounting for procedural extensions. Consequently, the court ordered the appellant to bear the procedural costs and a fine payable to the state treasury.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, c.p.p.; Art. 616, comma 1, c.p.p.: An appeal must be lodged within the strict statutory time limit; failure to file within the prescribed period renders the appeal inadmissible regardless of potential extensions for the defendant's absence.

Parole chiave

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late appeal filing statutory time limit criminal procedure code inadmissibility ruling procedural costs termini di ricorso tempestività dell'inoltro ritardo ingiustificato

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, c.p.p.
Art. 616, comma 1, c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANIGLIA ROCCO nato a PALAGONIA il 01/05/1972 avverso la sentenza del 23/06/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIA\dato avviso alleiparrk udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza del 14 gennaio 2021 del Tribunale di Terni che aveva affermato la penale responsabilità di Rocco Caniglia per il reato di lesione personale e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso è tardivo, atteso che la sentenza è stata pronunciata in data 23 giugno 2023 che il termine per il suo deposito era pari a giorni quindici e che entro detto termine la sentenza è stata depositata e che dalla scadenza di detto termine, in data 7 luglio 2023, ha iniziato a decorrere il termine di trenta giorni per l'impugnazione e che, anche considerando l'aumento di quindici giorni per essere la sentenza di appello stata pronunciata in assenza dell'imputato, il ricorso è stato proposto tardivamente in data 8 novembre 2023; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il