Italian Court dismisses appeal against conviction for simple documentary bankruptcy due to lack of proof regarding cessation of business activity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for simple documentary bankruptcy. The appellant argued the crime was time-barred and requested special mitigation, but the court found these claims infounded. The court ruled that the business activity was never proven to have ceased and the damages were not of special insignificance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. proc. pen.; Art. 219 I. fall.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates the grievance without addressing the merits, and special mitigation or non-punishment claims are rejected when the damage is not of special insignificance and the crime is not time-barred.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASQUARELLI BIAGIO nato a SORA il 05/01/1962 avverso la sentenza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; letta la memoria del difensore del ricorrente, che ha insistito per raccoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del 24 febbraio 2021 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Frosinone che aveva affermato la penale responsabilità di Biagio Pasquarelli per il reato di bancarotta semplice documentale, così diversamente qualificato il fatto, e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato è inammissibile perché generico, in quanto si limita a reiterare la censura formulata con il gravame, omettendo di confrontarsi con le ragioni poste a fondamento del suo rigetto dalla Corte di merito, che ha osservato che non è provato che l'attività di impresa sia mai cessata, mentre il reato per il quale l'imputato è stato condannato riguarda l'omessa tenuta di tutte le scritture obbligatorie, ed è manifestamente infondato, laddove si afferma che il reato sarebbe estinto per prescrizione, atteso che il termine inizia a decorrere dalla dichiarazione di fallimento intervenuta in data 17 ottobre 2017; - che il secondo motivo di ricorso è, quanto all'applicazione dell'attenuante speciale di cui all'art. 219 I. fall., inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. e, quanto alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. proc. pen., anch'esso manifestamente infondato, atteso che il danno non appare di speciale tenuità, avendo l'imputato integralmente omesso la tenuta delle scritture contabili per diversi anni; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così