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Ordinanza — n. 28263/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28263/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28263/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRABALZI 'RENE° nato a VITERBO il 02/10/1959 avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del 9 settembre 2019 del Tribunale di Velletri che aveva affermato la penale responsabilità di Ireneo Trabalzi per le condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale unificate in un solo delitto di bancarotta fraudolenta aggravato ex art. 219, secondo comma, n. 1, I. fall. e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato è manifestamente infondato, atteso che questa Corte di cassazione ha reiteratamente affermato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 62, 63, 64, 191, 195 e 526 cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 24, 111 e 117 Cost., in relazione agli artt. 6 CEDU, 47, comma 2, e 48 C.D.F.U.E., nella parte in cui non è prevista l'inutilizzabilità processuale delle dichiarazioni rese al curatore nel corso della procedura fallimentare e da questi trasfuse nella propria relazione, posto che il curatore non svolge attività ispettive e di vigilanza, ma, in qualità di pubblico ufficiale, è tenuto a rappresentare nella relazione a sua firma anche "quanto può interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale", dando corso all'audizione dei soggetti diversi dal fallito per richiedere informazioni e chiarimenti occorrenti "ai fini della gestione della procedura" (Sez. 5, n. 17828 del 09/02/2023, Caserta, Rv. 284589; vedi anche Sez. 5, n. 38431 del 17/05/2019, Giavara, Rv. 277342); - che il secondo motivo è generico poiché si limita a reiterare gli argomenti già posti a sostegno del corrispondente motivo di appello senza confrontarsi con le ragioni della decisione; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28263/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 219, secondo comma, n. 1, I. fall. e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato è manifestamente infondato, atteso che questa Corte di cassazione ha reiteratamente affermato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 62, 63, 64, 191, 195 e 526 cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 24, 111 e 117 Cost., in relazione agli artt. 6 CEDU, 47, comma 2, e 48 C.D.F.U.E., nella parte in cui non è prevista l'inutilizzabilità processuale delle dichiarazioni rese al curatore nel corso della procedura fallimentare e da questi trasfuse nella propria relazione, posto che il curatore non svolge attività ispettive e di vigilanza, ma, in qualità di pubblico ufficiale, è tenuto a rappresentare nella relazione a sua firma anche "quanto può interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale", dando corso all'audizione dei soggetti diversi dal fallito per richiedere informazioni e chiarimenti occorrenti "ai fini della gestione della procedura" (Sez. 5, n. 17828 del 09/02/2023, Caserta, Rv. 284589; vedi anche Sez. 5, n. 38431 del 17/05/2019, Giavara, Rv. 277342); - che il secondo motivo è generico poiché si limita a reiterare gli argomenti già posti a sostegno del corrispondente motivo di appello senza confrontarsi con le ragioni della decisione; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

Parole chiave

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traente bancarotta fraudolenta accuse di truffa dichiarazioni inverosimili irregolarità finanziarie testimone a discarico
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRABALZI 'RENE° nato a VITERBO il 02/10/1959 avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del 9 settembre 2019 del Tribunale di Velletri che aveva affermato la penale responsabilità di Ireneo Trabalzi per le condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale unificate in un solo delitto di bancarotta fraudolenta aggravato ex art. 219, secondo comma, n. 1, I. fall. e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato è manifestamente infondato, atteso che questa Corte di cassazione ha reiteratamente affermato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 62, 63, 64, 191, 195 e 526 cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 24, 111 e 117 Cost., in relazione agli artt. 6 CEDU, 47, comma 2, e 48 C.D.F.U.E., nella parte in cui non è prevista l'inutilizzabilità processuale delle dichiarazioni rese al curatore nel corso della procedura fallimentare e da questi trasfuse nella propria relazione, posto che il curatore non svolge attività ispettive e di vigilanza, ma, in qualità di pubblico ufficiale, è tenuto a rappresentare nella relazione a sua firma anche "quanto può interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale", dando corso all'audizione dei soggetti diversi dal fallito per richiedere informazioni e chiarimenti occorrenti "ai fini della gestione della procedura" (Sez. 5, n. 17828 del 09/02/2023, Caserta, Rv. 284589; vedi anche Sez. 5, n. 38431 del 17/05/2019, Giavara, Rv. 277342); - che il secondo motivo è generico poiché si limita a reiterare gli argomenti già posti a sostegno del corrispondente motivo di appello senza confrontarsi con le ragioni della decisione; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d