Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed the petition without a registered defense attorney.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Ariosto Silvestro inadmissible because it was submitted personally rather than by a registered defense attorney. The lower court had partially reformed a first-instance judgment regarding theft charges, but the procedural defect in filing the appeal rendered it void. Consequently, the court dismissed the petition without further procedural formalities and ordered the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, comma 1, and Art. 613, comma 1 of the Code of Criminal Procedure; Art. 610, comma 5-bis of the Code of Criminal Procedure: An appeal in criminal proceedings must be signed by a defense attorney registered on the special roll of the Court of Cassation; a personal filing by the accused renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARIOSTO SILVESTRO nato a NAPOLI il 08/07/1993 avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di ANCONArdato avviso alle parti; ir udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; R.G. 11778/2024 Rilevato che l'imputato Ariosto Silvestro propone personalmente ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato di non doversi procedere per il reato di cui al capo a) e ne ha confermato la condanna per gli altri reati di furto aggravato;
Ritenuto che, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., il ricorso deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; nel caso di specie, l'imputato ha presentato ricorso personalmente; la conseguenza della irrituale presentazione del ricorso è la sua inammissibilità. ( Sez. U. n. 8914 del 21/12/2017 Cc. (dep. 23/02/2018 ), Aiello, Rv. 272010). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso 25 giugno