Italian court dismisses appeal for lack of merit criticism and orders fines for inadmissible procedural filing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Erbuto Simone inadmissible, confirming the lower court's conviction for bankruptcy-related crimes. The appellant failed to provide substantive legal criticism of the second-instance judgment's denial of probation, instead asserting a new factual assessment without addressing the original reasoning regarding his negative personality. Consequently, the court ruled the appeal procedurally defective and ordered the payment of court costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely asserts a new factual evaluation without challenging the legal reasoning of the lower court, constituting a lack of proper legal criticism.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ERBUTO SIMONE nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il 01/08/1983 avverso la sentenza del 27/10/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; N . R.G. 11772/2024 Rilevato che Erbuto Simone ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 216, comma 1, n. 1 e 222 Legge Fallimentare; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, lungi dal muovere compiute censure di legittimità alla sentenza di secondo grado, prospetta in maniera assertiva un alternativo apprezzamento di merito senza confrontarsi in alcun modo con le argomentazioni sulle quali è stato fondato il diniego del beneficio (segnatamente, la negativa personalità dell'imputato: cfr.
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle " mende. Così deciso il 25 giug