Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 28256/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28256/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28256/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI ROCCO MARCO nato a GIULIANOVA il 08/08/1985 avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; • R.G. 11767/2024 Rilevato che Di Rocco Marco ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona, che ne ha confermato la condanna per il delitto di furto aggravato; considerato che l'unico motivo di ricorso, che si articola in una pluralità di doglianze che denunciano la violazione di legge penale e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, è inammissibilmente declinato, perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito; in tal senso si tratta di motivi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso ( Sez.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28256/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935 - 01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841 - 01), che non può essere in questa sede utilmente sindacata; la determinazione del trattamento sanzionatorio è del tutto genericamente formulato, perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già dedotte con l'atto di appello, anch'esso del tutto aspecifico, e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Parole chiave

Generato dall'IA
ammende per infrazione procedurale motivi di cassazione impugnazione di decisioni amministrative risarcimento per errore giudiziario allegazioni insufficientemente motivate condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI ROCCO MARCO nato a GIULIANOVA il 08/08/1985 avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; • R.G. 11767/2024 Rilevato che Di Rocco Marco ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona, che ne ha confermato la condanna per il delitto di furto aggravato; considerato che l'unico motivo di ricorso, che si articola in una pluralità di doglianze che denunciano la violazione di legge penale e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, è inammissibilmente declinato, perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito; in tal senso si tratta di motivi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso ( Sez.

U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); in particolare, considerato che il ricorso, in relazione a: la dichiarazione di responsabilità dell'imputato, alla sua identificazione, lungi dal muovere compiute censure di legittimità, ha prospettato una ricostruzione alternativa del fatto e una diversa valutazione del compendio probatorio senza confrontarsi con la sentenza impugnata ( che ha specificamente argomentato in ordine alla individuazione dell'imputato quale autore del furto, a pagina. 2 della motivazione) e senza addurre effettivamente il travisamento della prova, bensì, compendiando il tenore degli elementi in atti (segnatamente quanto si trarrebbe dal filmato acquisito;

Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01);analoghi rilievi valgono quanto alla doglianza relativa alla qualificazione giuridica del fatto ( quale tentativo), per cui la Corte di appello si è correttamente determinata con specifico richiamo alla giurisprudenza sul punto; la ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 2 cod. pen., si risolve nella pedissequa reiterazione del motivo già dedotto in appello e disatteso con motivazione congrua e logica, nonché conforme al diritto; la sussistenza della recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale, non è consentito in sede di legittimità in quanto declinata in fatto, ed è manifestamente infondato in quanto la Corte di merito ha ritenuto sussistente la contestata recidiva ritenendo dimostrativa dell'accresciuta pericolosità dell'imputato la perpetrazione del furto di giorno e in un centro abitato, essendo l'imputato gravato da numerosi precedenti penali, così rendendo un'argomentazione congrua e logica (cfr.

Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935 - 01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841 - 01), che non può essere in questa sede utilmente sindacata; la determinazione del trattamento sanzionatorio è del tutto genericamente formulato, perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già dedotte con l'atto di appello, anch'esso del tutto aspecifico, e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a mende