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Ordinanza — n. 28254/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28254/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28254/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SETTE WALTER nato a L'AQUILA il 30/04/1974 avverso la sentenza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; R.G. 11707/2024 Rilevato che Sette Walter ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha assolto l'imputato dal reato di diffamazione a lui ascritto, perché non punibile per la particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen., confermando nel resto la pronuncia; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'esimente del diritto di critica, è inammissibilmente declinato, perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso( Sez.

Regesto Legislator

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art. 131 bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28254/2024 — snpen · Corte di Cassazione: n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); dato atto che la parte civile costituita ha depositato memoria con la quale argomenta per la inammissibilità del ricorso, in tal senso concludendo, con richiesta di condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, come da nota spese depositata; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale sanzioni pecuniarie modalità di calcolo dell'ammenda condanna al pagamento pecuniario impugnazione di decisioni amministrative addebito di tasse

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis cod. pen
11707/2024 Rilevato che Sette Walter ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha assolto l'imputato dal reato di diffamazione a lui ascritto, perché non punibile per la particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SETTE WALTER nato a L'AQUILA il 30/04/1974 avverso la sentenza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; R.G. 11707/2024 Rilevato che Sette Walter ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha assolto l'imputato dal reato di diffamazione a lui ascritto, perché non punibile per la particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen., confermando nel resto la pronuncia; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'esimente del diritto di critica, è inammissibilmente declinato, perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso( Sez.

U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); dato atto che la parte civile costituita ha depositato memoria con la quale argomenta per la inammissibilità del ricorso, in tal senso concludendo, con richiesta di condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, come da nota spese depositata; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; ritenuto che il ricorrente deve anche essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel giudizio di legittimità dalla costituita parte civile, da liquidarsi come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna inoltre il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 2000,00 oltre accessori di legge. C sì d