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Ordinanza — n. 28252/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28252/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28252/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIGOTTI VANDA nata a GENOVA il 04/05/1964 avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; letta la memoria del difensore, che ha insistito per raccoglimento del ricorso;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28252/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIGOTTI VANDA nata a GENOVA il 04/05/1964 avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; letta la memoria del difensore, che ha insistito per raccoglimento del ricorso;

Parole chiave

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divieto di molestie coazione sessuale accuse di abuso promovimento della prostituzione concussione allegazioni di persecuzione contraddittorie
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIGOTTI VANDA nata a GENOVA il 04/05/1964 avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; letta la memoria del difensore, che ha insistito per raccoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato, dichiarando estinto un reato di molestie e rideterminando la pena per il reato di atti persecutori, la sentenza del 21 marzo 202Zdel Tribunale di Asti che aveva affermato la penale responsabilità di Vanda Rigotti per i due delitti, commessi ai danni di persone diverse, e l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia, applicate le circostanze attenuanti generiche e ritenuta la continuazione tra i reati; - che il ricorso dell'imputata è inammissibile in quanto in massima parte volto a sollevare censure in fatto tese ad una diversa valutazione del materiale istruttorio, non consentita in questa sede di legittimità, mentre nel resto risulta generico; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/0