Court dismisses appeal as defendant waived grounds except for sentencing, which was adjusted per request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Alfonso Doria inadmissible because he had explicitly waived all grounds for review except those concerning the sentencing. The appellate court had already partially reformulated the lower court's decision by applying general mitigating circumstances to reduce the penalty for fraudulent bankruptcy, aligning with the defendant's specific request. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the state treasury.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: When a defendant waives all grounds for appeal except those regarding the sanction, and the appellate court adjusts the penalty in conformity with that request, the appeal is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DORIA ALFONSO nato a VILLARICCA il 11/03/1963 avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., applicando le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva e la continuazione tra i reati e riducendo la pena, la sentenza del 17 marzo 2022 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino che aveva affermato la penale responsabilità di Alfonso Doria per un delitto di bancarotta fraudolenta documentale e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputato è inammissibile, avendo egli rinunciato ex art. 599-bis cod. proc. pen., ai motivi di gravame diversi da quelli relativi al trattamento sanzionatorio, che è stato determinato in conformità alla sua richiesta; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25