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Ordinanza — n. 28250/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against bankruptcy conviction, upholding recidiva application and accounting obligations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28250/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Luca Butta inadmissible, affirming the lower court's partial reform of his conviction for documentary bankruptcy fraud. The appellant argued against the application of recidiva and the obligation to maintain accounting books, but the court found both arguments manifestly unfounded based on established case law. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 240 c.p.; Art. 241 c.p.: The obligation to keep accounting books persists even in cases of business inactivity; the application of recidiva requires specific judicial motivation regarding the circumstances.

Parole chiave

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documentary bankruptcy fraud recidiva reiterata accounting obligations inadmissible appeal procedural costs omissione della contabilità bancarotta fraudolenta cattiva gestione

Disposizioni normative citate

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
164738); - che il secondo motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte di merito adeguatamente motivato in ordine all'applicazione della recidiva; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5412 del 14/03/1984, Benzoni, Rv. 164738
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUTTA LUCA nato a FINALE LIGURE il 21/08/1978 avverso la sentenza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato, applicando le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale e riducendo la pena, la sentenza del 25 settembre 2019 del Tribunale di Torino che aveva affermato la penale responsabilità di Luca Butta per un delitto di bancarotta semplice documentale e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato è manifestamente infondato, atteso che in ogni caso, anche nell'ipotesi di inattività dell'impresa, l'imprenditore che abbia passività insolute non è esonerato dall'obbligo di tenere libri e scritture contabili fino all'eventuale dichiarazione di fallimento (Sez. 5, n. 5412 del 14/03/1984, Benzoni, Rv. 164738); - che il secondo motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte di merito adeguatamente motivato in ordine all'applicazione della recidiva; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i