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Sentenza — n. 28248/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 28248/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 28248/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BONETTI CARLO nato a GENOVA il 26/12/1951 avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova ha parzialmente riformato, riducendo la pena, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., la sentenza del 26 ottobre 2022 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Genova che aveva affermato la penale responsabilità di Carlo Bonetti per il reato di bancarotta fraudolenta aggravata e, applicate le circostanze attenuanti equivalenti all'aggravante, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento del danno in favore della parte civile; - che il primo motivo di ricorso è inammissibile, avendo il ricorrente rinunciato ai motivi di gravame attinenti alla responsabilità penale ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; - che il secondo motivo di ricorso è fondato, atteso che la pena inflitta, inferiore ad anni tre di reclusione, non consente, ai sensi dell'art. 29 cod. pen., l'applicazione della interdizione dai pubblici uffici e conseguentemente la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in parte qua;

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 29 cod. pen; Sentenza — n. 28248/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen., la sentenza del 26 ottobre 2022 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Genova che aveva affermato la penale responsabilità di Carlo Bonetti per il reato di bancarotta fraudolenta aggravata e, applicate le circostanze attenuanti equivalenti all'aggravante, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento del danno in favore della parte civile; - che il primo motivo di ricorso è inammissibile, avendo il ricorrente rinunciato ai motivi di gravame attinenti alla responsabilità penale ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; - che il secondo motivo di ricorso è fondato, atteso che la pena inflitta, inferiore ad anni tre di reclusione, non consente, ai sensi dell'art. 29 cod. pen., l'applicazione della interdizione dai pubblici uffici e conseguentemente la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in parte qua;

Parole chiave

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sanzioni pecuniarie bancarotta fraudolenta pentito pagamento dell'ammenda truffa in materia di credito immunità parziale

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova ha parzialmente riformato, riducendo la pena, ai sensi dell'art. 599-bis cod.
art. 29 cod. pen
pen.; - che il secondo motivo di ricorso è fondato, atteso che la pena inflitta, inferiore ad anni tre di reclusione, non consente, ai sensi dell'art. 29 cod. pen., l'applicazione della interdizione dai pubblici uffici e conseguentemente la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in parte qua;
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BONETTI CARLO nato a GENOVA il 26/12/1951 avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova ha parzialmente riformato, riducendo la pena, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., la sentenza del 26 ottobre 2022 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Genova che aveva affermato la penale responsabilità di Carlo Bonetti per il reato di bancarotta fraudolenta aggravata e, applicate le circostanze attenuanti equivalenti all'aggravante, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento del danno in favore della parte civile; - che il primo motivo di ricorso è inammissibile, avendo il ricorrente rinunciato ai motivi di gravame attinenti alla responsabilità penale ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; - che il secondo motivo di ricorso è fondato, atteso che la pena inflitta, inferiore ad anni tre di reclusione, non consente, ai sensi dell'art. 29 cod. pen., l'applicazione della interdizione dai pubblici uffici e conseguentemente la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in parte qua;

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie di cui all'art. 29 cod. pen., che elimina. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 2