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Ordinanza — n. 28245/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28245/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28245/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGUREANU COSTEL nato il 09/03/1988 avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;Rilevato che Magureanu Costei ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che ne ha confermato la responsabilità penale per i reati di cui agli artt. 56, 624, 625, n. 2 e 81, cpv. e 341 bis cod. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso - con cui si denuncia il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio - è manifestamente infondato in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 28245/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugno 2024.

Parole chiave

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difesa penale testimonianza della vittima testimone a carico imputazione di furto atti impugnabili tentate lesioni personali gravi

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
271269 - 01), richiamando i precedenti penali, anche specifici, dell'imputato; ritenuto che, all'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGUREANU COSTEL nato il 09/03/1988 avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;Rilevato che Magureanu Costei ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che ne ha confermato la responsabilità penale per i reati di cui agli artt. 56, 624, 625, n. 2 e 81, cpv. e 341 bis cod. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso - con cui si denuncia il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio - è manifestamente infondato in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr.

Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), richiamando i precedenti penali, anche specifici, dell'imputato; ritenuto che, all'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugno 2024.