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Ordinanza — n. 28244/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against aggravated theft conviction for inadmissible late filing of second ground.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28244/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for aggravated theft, arguing for a retrial on evidentiary grounds and a non-prosecution plea, but the second ground was raised for the first time in this appeal. The court rejected the appeal because the second ground violated procedural rules prohibiting new arguments at the cassation stage.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.: Arguments introduced for the first time in a cassation appeal are inadmissible, and the appellant bears the costs.

Parole chiave

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inadmissible appeal new grounds cassation procedural violation aggravated theft procedural costs saccheggio furto di lieve entità perseguimento penale per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
la Corte territoriale ha fornito adeguata motivazione; - che il secondo motivo di ricorso è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
689 del 1981; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.
Art. 131-bis cod. pen.
Art. 58 della legge n. 689 del 1981
pen., essendo stato proposto per la prima volta con il ricorso per cassazione; - che il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale fornito corretta motivazione circa la prognosi di cui all'art. 58 della legge n.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIACCOTTA MARCO nato a ALESSANDRIA il 05/02/1975 avverso la sentenza del 27/10/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del 20 ottobre 2016 del Tribunale di Genova che aveva affermato la penale responsabilità di Marco Sciaccotta per il reato di furto aggravato continuato e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva reiterata specifica, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato è manifestamente infondato, avendo la Corte di merito adeguatamente motivato sull'elemento soggettivo evidenziando che il furto è stato commesso in pieno giorno e senza che alcuno intervenisse solo in ragione della carenza di vigilanza sui beni sottratti e che nessun elemento deponeva a sostegno di un loro abbandono nel momento in cui l'imputato ha commesso il reato, mentre il ricorrente invoca una rivalutazione del materiale istruttorio e del fatto non consentita in questa sede di legittimità; anche in relazione al diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. la Corte territoriale ha fornito adeguata motivazione; - che il secondo motivo di ricorso è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., essendo stato proposto per la prima volta con il ricorso per cassazione; - che il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale fornito corretta motivazione circa la prognosi di cui all'art. 58 della legge n. 689 del 1981; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec