Ordinanza — n. 28243/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALERNO ANTONINO nato a MAZARA DEL VALLO il 15/06/1991 avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; letta la memoria del difensore del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 28243/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALERNO ANTONINO nato a MAZARA DEL VALLO il 15/06/1991 avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; letta la memoria del difensore del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALERNO ANTONINO nato a MAZARA DEL VALLO il 15/06/1991 avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; letta la memoria del difensore del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del 23 novembre 2022 del Tribunale di La Spezia che aveva affermato la penale responsabilità di Antonino Salerno per il reato di tentato furto e, applicate le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputato, che si duole della omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., sostenendo che l'imputato, contrariamente a quanto affermato nella sentenza qui impugnata, non sarebbe gravato da numerosi precedenti specifici commessi sia anteriormente che posteriormente al tentato furto per cui si procede in questa sede, è inammissibile, in quanto con l'impugnazione si contesta la ritenuta abitualità della condotta senza nulla allegare circa un eventuale travisamento delle risultanze del casellario giudiziale; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso