Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specific argumentation and reiterates lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide specific arguments against the lower court's reasoning. The appellant argued the first-instance judgment lacked motivation regarding the missing stolen phone and failed to identify IMEI data, while also claiming illogical application of Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected these claims as generic repetitions of arguments already dismissed at the appellate level, finding no logical flaws in the lower court's decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected by the court of first instance without providing new, specific, and critical reasoning that addresses the specific points of the contested judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FINAZZI BARBARA nato a CAMPOROSSO il 11/08/1974 avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;Rilevato che Finazzi Barbara ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova, che ne ha confermato la condanna per il delitto aggravato di furto di un telefono cellulare; Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui la ricorrente lamenta la carenza di motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità dell'imputata, non avendo la Corte giustificato il mancato rinvenimento dell'oggetto del reato e la mancata individuazione del supporto per il mezzo del codice IMEI e dei tabulati telefonici, non è deducibile dinanzi al giudice di legittimità, perché, oltre che generico, è fondato su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito con una motivazione congrua ed esente da vizi logici; in tal senso si tratta di motivo non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso(Sez.
U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822; Considerato che analoghe considerazioni possono svolgersi anche con riguardo al secondo motivo, con cui si deduce l'illogicità della motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., laddove, invece, la Corte di appello ha correttamente escluso la speciale causa di non punibilità per l'abitualità della tipologia di condotta, annoverando l'imputata plurime condanna per reati contro il patrimonio; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione -al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. ,,osì deciso il 25 giugno 2024. Il Consigliere estensore M a T esa Belnnonte Il Presidente ) Grazia Rosa Ay(ra-)il