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Ordinanza — n. 28240/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28240/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28240/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MBAYE MADEMBA nato il 10/11/1994 avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino del 20 maggio 2023 che aveva affermato la penale responsabilità di Mademba Mbaye per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e all'art. 495 cod. pen. e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata specifica infraquinquennale e ritenuta la continuazione tra i reati, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputato, che si duole della illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine all'applicazione della recidiva, è manifestamente infondato, atteso che la Corte territoriale ha fornito sul punto adeguata motivazione priva di contraddizioni o manifeste illogicità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

Regesto Legislator

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art. 495 cod. pen; Ordinanza — n. 28240/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e all'art. 495 cod. pen. e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata specifica infraquinquennale e ritenuta la continuazione tra i reati, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputato, che si duole della illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine all'applicazione della recidiva, è manifestamente infondato, atteso che la Corte territoriale ha fornito sul punto adeguata motivazione priva di contraddizioni o manifeste illogicità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione imputazione per reati di stupefacenti inadempimento reiterato revisione della sentenza penale disturbo depressivo ricorrente riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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art. 495 cod. pen
309 del 1990 e all'art. 495 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MBAYE MADEMBA nato il 10/11/1994 avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino del 20 maggio 2023 che aveva affermato la penale responsabilità di Mademba Mbaye per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e all'art. 495 cod. pen. e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata specifica infraquinquennale e ritenuta la continuazione tra i reati, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso dell'imputato, che si duole della illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine all'applicazione della recidiva, è manifestamente infondato, atteso che la Corte territoriale ha fornito sul punto adeguata motivazione priva di contraddizioni o manifeste illogicità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il