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Ordinanza — n. 28239/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28239/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28239/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEANDRO GIOVANNI nato a TORINO il 27/12/1968 avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 26 novembre 2021, che aveva affermato la penale responsabilità di Giovanni Leandro per il reato di furto aggravato e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che l'unico motivo di ricorso dell'imputato, che si duole del vizio di motivazione della sentenza impugnata relativamente alle argomentazioni poste alla base dell'individuazione dell'imputato come autore del reato, è inammissibile, perché carente del requisito della specificità dei motivi.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28239/2024 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEANDRO GIOVANNI nato a TORINO il 27/12/1968 avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 26 novembre 2021, che aveva affermato la penale responsabilità di Giovanni Leandro per il reato di furto aggravato e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che l'unico motivo di ricorso dell'imputato, che si duole del vizio di motivazione della sentenza impugnata relativamente alle argomentazioni poste alla base dell'individuazione dell'imputato come autore del reato, è inammissibile, perché carente del requisito della specificità dei motivi.

Parole chiave

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altri capi d'accusa furto aggravato licenziamento per furto indagine per furto prove acquisite illegalmente perseguimento penale per truffa
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEANDRO GIOVANNI nato a TORINO il 27/12/1968 avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 26 novembre 2021, che aveva affermato la penale responsabilità di Giovanni Leandro per il reato di furto aggravato e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che l'unico motivo di ricorso dell'imputato, che si duole del vizio di motivazione della sentenza impugnata relativamente alle argomentazioni poste alla base dell'individuazione dell'imputato come autore del reato, è inammissibile, perché carente del requisito della specificità dei motivi.

Inoltre, lo stesso motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità, considerato che si limita a riprodurre profili di censura attinenti esclusivamente al merito, in quanto diretti a sovrapporre all'interpretazione delle risultanze probatorie una diversa valutazione dello stesso materiale probatorio per arrivare ad una decisione diversa. Questa Corte di cassazione, infatti, ha affermato che non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà, su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che attacchino la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d