Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 28238/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses criminal appeal for lack of specificity and orders payment of court costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28238/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible due to a lack of specific criticism against the lower court's decision. The appellant argued that the appellate court erred by relying solely on the victim's statements without comparing them to other witnesses, but the court found this argument merely a reiteration of previously rejected facts rather than a legal critique. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court fees and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specificity by merely reiterating facts already disallowed without offering a distinct legal critique of the judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal lack of specificity criminal procedure court costs penalty fund fine azione civile pene condizionali minaccia nel diritto penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
art. 339 cod. pen
81, cpv., 612 e 582, comma 2 in relazione all'art. 339 cod. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso - che ha addotto l'erronea applicazione della legge penale e il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art.
art. 612 cod. pen
pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso - che ha addotto l'erronea applicazione della legge penale e il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 612 cod.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota
Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRO FRANCESCO nato a CANELLI il 25/08/1983 avverso la sentenza del 08/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;Rilevato che Ferro Francesco ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha revocato la sospensione condizionale della pena e ha confermato la responsabilità penale per i delitti di cui agli artt. 81, cpv., 612 e 582, comma 2 in relazione all'art. 339 cod. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso - che ha addotto l'erronea applicazione della legge penale e il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 612 cod. pen., per avere la Corte territoriale tenuto esclusivamente conto delle dichiarazioni della persona offesa, costituitasi parte civile, senza confrontarle con le dichiarazioni di altri testimoni - è privo di specificità in quanto non contiene un'effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; conf.

Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01), ma si limita a perorare un diverso apprezzamento del compendio probatorio, reiterando le allegazioni già disattese dalla Corte di merito, che ha dato conto degli elementi sulla base dei quali ha ritenuto coerenti le dichiarazioni della persona offesa. La Corte territoriale ha fornito specifica motivazione in merito alla ritenuta attendibilità della persona offesa ( le cui dichiarazioni risultano in molte parti riscontrate da altre fonti di prova), e alla inverosimiglianza della versione difensiva che mira a ricondurre l'aggressione in danno della persona offesa a un mero incidente; ritenuto che, all'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. rCosì deciso il 25 giugno 2024. Il Consigliere estensore ! Maria Teresa !monte