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Ordinanza — n. 28236/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28236/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28236/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRATZU STEFANO nato a TORINO il 05/12/1988 avverso la sentenza del 08/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; /7" - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino, rideterminando il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 15 gennaio 2020, che aveva affermato la penale responsabilità di Stefano Bratzu per il reato di cui all'art. 612, secondo comma, cod. pen., e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che l'unico motivo di ricorso, con cui l'imputato si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione agli artt. 612, secondo comma, e 339, cod. pen., è inammissibile, in quanto riproduttivo di profili già adeguatamente vagliati e costituito da mere doglianze in punto di fatto, che si risolvono nel dissenso sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dai giudici di merito.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28236/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 612, secondo comma, cod. pen., e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che l'unico motivo di ricorso, con cui l'imputato si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione agli artt. 612, secondo comma, e 339, cod. pen., è inammissibile, in quanto riproduttivo di profili già adeguatamente vagliati e costituito da mere doglianze in punto di fatto, che si risolvono nel dissenso sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dai giudici di merito.

Parole chiave

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minaccia nel diritto penale sanzione disciplinare motivazione inadeguata delle censure costituzionali sanzione penale ammonizione esame di cassazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRATZU STEFANO nato a TORINO il 05/12/1988 avverso la sentenza del 08/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; /7"

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino, rideterminando il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 15 gennaio 2020, che aveva affermato la penale responsabilità di Stefano Bratzu per il reato di cui all'art. 612, secondo comma, cod. pen., e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che l'unico motivo di ricorso, con cui l'imputato si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione agli artt. 612, secondo comma, e 339, cod. pen., è inammissibile, in quanto riproduttivo di profili già adeguatamente vagliati e costituito da mere doglianze in punto di fatto, che si risolvono nel dissenso sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dai giudici di merito.

Trattasi di operazione vietata in sede di legittimità, attingendo la sentenza impugnata e tacciandola per un vizio motivazionale con cui, in realtà, si propone una doglianza non suscettibile di sindacato da parte di questa Corte. Deve, sul punto, ribadirsi infatti che il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (v., tra le tante:

Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 - dep. 2000, Moro, Rv. 215745); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d