Criminal appeal dismissed as inadmissible due to waiver of penalty responsibility grounds under Art. 599-bis CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant waived the grounds regarding criminal responsibility under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellate court had partially reformed a lower court's judgment by accepting a negotiated penalty without addressing specific statutory exemptions. Consequently, the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the State Treasury.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: When an appellant waives grounds concerning criminal responsibility under Article 599-bis, the second-instance court's review is limited to non-waived issues, rendering the appeal inadmissible if no such grounds remain.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEDENASHVILI NUKRI (CUI 05866YA) nato il 08/04/1985 avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINO/dato avviso alle par7;1 udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino, su concorde richiesta delle parti, riformava parzialmente la sentenza del 6 settembre 2023 del Tribunale di Novara, che aveva affermato la penale responsabilità di Nukri Bedenashvili (alias Nukri Sharia) per il reato di furto in abitazione aggravato e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo e unico motivo di ricorso è inammissibile, avendo il ricorrente rinunciato ai motivi di gravame attinenti alla responsabilità penale ai sensi' dell'art. 599-bis cod. proc. pen..
Appare opportuno evidenziare che il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129, cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274422). - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così decis