Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to waiver of criminal liability grounds and fixed sentence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant had previously waived all grounds regarding criminal liability, and the lower court had already imposed a sentence matching the appellant's own request. Consequently, the court rejected the appeal without examining the merits of the criminal charges.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: When a defendant waives grounds for appeal concerning criminal liability and the imposed sentence corresponds to their request, the appeal is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALAH DRISS nato il 01/01/1953 avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA\,datò avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova, su concorde richiesta delle parti, riformava parzialmente la sentenza del 15 novembre 2022 del Tribunale di Genova, che aveva affermato la penale responsabilità di Driss Falah per i reati di cui agli artt. 474, primo comma; 648, cod. pen; e, 81, primo comma cod. pen, 282, 293, 295, comma 2, lett.
c) del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e 70 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo e unico motivo di ricorso è inammissibile, avendo il ricorrente rinunciato ai motivi di gravame attinenti alla responsabilità penale ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. ed essendo la pena stata fissata in misura corrispondente a quella indicata dal ricorrente; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il