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Ordinanza — n. 28230/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against criminal conviction for burglary with recidivism, citing lack of specific legal criticism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28230/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the appeals by Irakli Kacharava and Nukri Sharia inadmissible and ordered them to pay court costs. The defendants argued that the lower court violated the law regarding burglary aggravation and recidivism rules, claiming insufficient motivation and procedural flaws. The court rejected these claims because the first appeal lacked specific legal criticism of the lower court's reasoning, while the second and third appeals were deemed infounded or legally impermissible in this stage.

Regesto Legislator

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Art. 61, n. 7 cod. pen.; Art. 616, comma 1 cod. proc. pen.: Appeals against criminal judgments are inadmissible if they merely reproduce previously examined points without specific legal criticism or if they concern matters like sentencing treatment that are not subject to review at the stage of admissibility.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility recidivism aggravation lack of specific criticism sentencing treatment review Cassazione inadmissibility sanzione penale reati contro il patrimonio sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 61, n. 7 cod. pen.
Art. 616, comma 1 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: KACHARAVA IRAKLI (CUI 04DFEA3) nato il 20/02/1986 SHARIA NUKRI (CUI 05866YA) nato il 08/04/1985 avverso la sentenza del 31/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Novara in data 24 maggio 2023, che aveva affermato la penale responsabilità di Irakli Kacharava e Nukri Sharia per il reato di furto in abitazione aggravato, commesso in concorso fra loro, con la recidiva reiterata, specifica e infraquinquénnale per Irakli Kacharava e la recidiva reiterata ed infraquinquennale per Nukri Sharia, e li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato Irakli Kacharava, il quale si duole della violazione di legge in relazione alla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 7, cod. pen, è inammissibile, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; - che il secondo motivo di ricorso dell'imputato Irakli Kacharava, con cui lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva, è inammissibile, considerato che il provvedimento impugnato risulta sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; - che il terzo motivo di ricorso dell'imputato Irakli Kacharava, nonché primo e unico motivo di ricorso dell'imputato Nukri Sharia, con cui si lamenta vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio applicato è manifestamente infondato, asserendo difetto di contraddittorietà e palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato.

Inoltre, tale motivo di ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto inerente al trattamento sanzionatorio, benché questo sia sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così