Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to filing beyond the statutory 60-day deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it was filed after the statutory deadline expired. The appellant challenged a second-instance judgment confirming criminal liability, but the appeal was submitted on February 28, 2024, well past the calculated limit of January 22, 2024. Consequently, the court ruled against the appellant, ordering them to pay procedural costs and a fine to the state treasury.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal filed after the expiration of the statutory time limit is inadmissible, and the appellant is condemned to pay procedural costs and a fine.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA BOCCETTA ANNAMARIA nato a MESSINA il 22/06/1988 avverso la sentenza del 09/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINOc:1---at0 avviso alle parti; li udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Aosta in data 9 gennaio 2020, che aveva affermato la penale responsabilità di Annamaria La Boccetta per il reato di cui agli artt. 494 e 61, n. 2, cod. pen. e l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia; - che il ricorso è stato presentato oltre il termine per impugnare stabilito dalla legge e che, pertanto, è palesemente inammissibile. Invero, la sentenza impugnata è stata pronunciata all'esito di procedimento cartolare, in data 9 ottobre 2023, rispetto alla quale il giudice ha assegnato un termine di quarantacinque giorni per il deposito della motivazione, che è stato rispettato, essendo intervenuto il deposito il 23 novembre 2023.
Tenuto conto che il termine per l'impugnazione si computa dal giorno successivo alla scadenza di quello previsto per il deposito della sentenza e che è pari a giorni quarantacinque, cui si aggiungono quindici giorni per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza, tale termine è spirato il 22 gennaio 2024, mentre il ricorso è stato presentato il 28 febbraio 2024; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così decis