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Ordinanza — n. 28223/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and lacks specific legal or factual grounds under procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28223/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Alexandru Ionut Caster inadmissible due to its generic nature. The appellant argued a lack of motivation regarding Article 546 of the Criminal Procedure Code, but offered no specific legal or factual reasons. Consequently, the court upheld the lower court's conviction and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 546 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is aspecific, presenting only generic deductions devoid of the legal and factual grounds supporting the requests.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of motivation Criminal Procedure Code procedural costs specificity requirement dismissal of appeal aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 546 c.p.p.
Art. 616, comma 1, c.p.p.
pen., è inammissibile, in quanto aspecifico, prospettando deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggano le richieste; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTER ALEXANDRU IONUT (CUI 06EFCSO) nato il 22/02/1996 avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Torino ha integralmente confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Novara in data 1 febbraio 2023, che aveva affermato la penale responsabilità di Alexandru Ionut Caster per i reati di furto aggravato e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che l'unico motivo di ricorso, con cui l'imputato denunzia la mancanza di motivazione in relazione all'art. 546, cod. proc. pen., è inammissibile, in quanto aspecifico, prospettando deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggano le richieste; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/