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Ordinanza — n. 28221/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28221/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28221/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONTRINI CONTRINI DARIA ( CUI 050LSXI ) nato a BRESCIA il 25/09/1982 avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; Rilevato che Contrini Contrini Darla ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova, che, rideterminando la pena, ha confermato nel resto la sentenza di primo grado, con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile di concorso nel delitto di cui all'art. 455 cod. pen.;

Regesto Legislator

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art. 455 cod. pen; Ordinanza — n. 28221/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 455 cod. pen.;

Parole chiave

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messa in circolazione di monete false riproduzione e imitazione di biglietti di banca procedimento per falsità reato economico truffa in materia di credito false indicazioni su attività commerciali

Disposizioni normative citate

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art. 455 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONTRINI CONTRINI DARIA ( CUI 050LSXI ) nato a BRESCIA il 25/09/1982 avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; Rilevato che Contrini Contrini Darla ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova, che, rideterminando la pena, ha confermato nel resto la sentenza di primo grado, con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile di concorso nel delitto di cui all'art. 455 cod. pen.;

Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui la ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità e, in particolare, in ordine alla sussistenza, nel caso di specie, di un falso grossolano, è inedito, posto che non risulta, dalla non contestata sintesi dei motivi di appello, per come riportata nella sentenza impugnata a pag. 1, che il deducente avesse formulato doglianze in ordine, appunto, al tema dedotto, di modo che, trattandosi di questione che involge profili di merito (ossia, attinenti all'uso della discrezionalità del giudice), non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il combinato disposto degli artt. 606, co. 3, e 609, co. 2, c.p.p. Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, lamentando che il ragionamento probatorio operato dalla Corte di merito non sia corretto quanto alla ricostruzione della consapevole partecipazione all'azione crinninosa, non è consentito dalla legge in sede di legittimità laddove esso è finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si vedano, in particolare, pag. 2 e 3 della sentenza impugnata), con le quali la ricorrente omette di confrontarsi;

Rilevato, infine, che il terzo ed ultimo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente lamenta vizi di motivazione in ordine alla mancata disapplicazione della recidiva, è generico oltre che manifestamente infondato, avendo la Corte di appello specificamente motivato le ragioni per cui ha ritenuto che il delitto de quo sia espressione di maggiore pericolosità (cfr. pg . 3 della sentenza); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugno 2024 r\ Il consigl