Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 28213/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and invalid complaint authentication.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28213/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Tommaso Trovatello inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant challenged a second-instance conviction for theft, arguing the victim's complaint lacked valid authentication and that the lower court erred in evaluating evidence. The court rejected these claims, ruling that the complaint's origin was certain and that the appeal's arguments constituted mere complaints rather than specific procedural violations.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 600 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is not based on specific grounds of law or fact, and a complaint's lack of formal authentication does not invalidate it if the complainant's identity is otherwise established.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility theft prosecution validity complaint authentication requirements Court of Cassazione review procedural grounds necessity motivi di cassazione verosimiglianza della persecuzione motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, Sentenza n. 26268 del 28/03/2013
D'altronde, «la mancata identificazione del soggetto che presenta la querela non determina l'invalidità dell'atto allorché ne risulti accertata la sicura provenienza» (Sez. U, Sentenza n. 26268 del 28/03/2013 Cc.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TROVATELLO TOMMASO nato a MESSINA il 11/07/1953 avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; R.G. 11445/2024 Rilevato che Trovatello Tommaso ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina, che ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale era stata ritenuta la responsabilità penale dell'imputato per il delitto di furto; Considerato che il primo motivo di ricorso, che denunzia la mancata dichiarazione di non doversi procedere per il reato di furto in ragione dell'assenza di valida condizione di procedibilità, lamentando il ricorrente che la querela proposta dalla persona offesa sia inesistente a causa della mancanza di autenticazione, è manifestamente infondato, atteso che l'identità del querelante è certa (lo stesso ha allegato i certificati che lo riguardano) e, in ogni caso, vi è stata costituzione di parte civile.

D'altronde, «la mancata identificazione del soggetto che presenta la querela non determina l'invalidità dell'atto allorché ne risulti accertata la sicura provenienza» (Sez. U, Sentenza n. 26268 del 28/03/2013 Cc. (dep. 17/06/2013) Rv. 255584 - 01); Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità e in relazione alla valutazione del quadro probatorio, con particolare riguardo alle dichiarazioni rese dalla persona offesa, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, per come formulato, perché, oltre ad essere costituito da mere doglianze in fatto, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie (invece scrutinate con ragionevoli argomenti, affatto viziato dalle illogicità denunciate), estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito;

Considerato che non hanno pregio neppure le deduzioni della difesa ricorrente nella memoria con la quale si insiste sui vizi dell'atto querelatorio; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugno 2024