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Ordinanza — n. 28211/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28211/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28211/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCATTOLIN PIERLUIGI nato a TREVISO il 19/06/1967 avverso la sentenza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Venezia in data 13 ottobre 2016, che aveva affermato la penale responsabi!ità di Pierluigi Scattolin per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta semplice; in particolare, ha dichiarato non doversi procedere per il reato di bancarotta semplice per intervenuta prescrizione, rideterminando il trattamento sanzionatorio; - che l'unico motivo di ricorso, con cui l'imputato si duole del vizio di motivazione del provvedimento impugnato con riferimento alle argomentazioni poste alla base dell'affermazione della sua penale responsabilità, nonché dell'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 216, primo comma, n. 2, e 223, legge fall., è inammissibile perché carente del requisito della specificità dei motivi, limitandosi a riprodurre profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28211/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 216, primo comma, n. 2, e 223, legge fall., è inammissibile perché carente del requisito della specificità dei motivi, limitandosi a riprodurre profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta sanzioni pecuniarie reato economico irregolarità finanziarie falsificazione di monete pagamento dell'ammenda
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCATTOLIN PIERLUIGI nato a TREVISO il 19/06/1967 avverso la sentenza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Venezia in data 13 ottobre 2016, che aveva affermato la penale responsabi!ità di Pierluigi Scattolin per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta semplice; in particolare, ha dichiarato non doversi procedere per il reato di bancarotta semplice per intervenuta prescrizione, rideterminando il trattamento sanzionatorio; - che l'unico motivo di ricorso, con cui l'imputato si duole del vizio di motivazione del provvedimento impugnato con riferimento alle argomentazioni poste alla base dell'affermazione della sua penale responsabilità, nonché dell'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 216, primo comma, n. 2, e 223, legge fall., è inammissibile perché carente del requisito della specificità dei motivi, limitandosi a riprodurre profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il