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Ordinanza — n. 28204/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and non-applicable procedural article.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28204/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Salvatore Scandura inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a partial reform of a lower court judgment regarding criminal liability, arguing violations of procedural rights and legal reasoning. The court rejected these claims because the primary procedural argument relied on a law not yet in force for this appeal, while the remaining arguments were deemed too generic and already properly addressed by the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 616, comma 1, cod. proc. pen. The appeal is inadmissible if the grounds are generic and repetitive of issues already decided, or if the cited procedural provisions do not apply to the specific stage of the proceedings.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds procedural law application court costs criminal liability reform perseguimento penale per truffa truffa all'assistenza sociale sanzione disciplinare dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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Art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen.
pen., e ha rideterminato la pena; - che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente si duole dell'inosservanza dell'art. 598-bis, comma 2, cod.
Art. 94, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
pen., è manifestamente infondato, considerato che tale articolo non era applicabile all'impugnazione proposta, essendo stata differita la sua entrata in vigore alle impugnazioni proposte oltre il 30 giugno 2024; si veda al riguardo l'art. 94, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal d.l.
d.l. 30 dicembre 2023, n. 215
150, come modificato dal d.l. 30 dicembre 2023, n. 215; pertanto, applicandosi ancora l'art.
Art. 23-bis, comma 4, dl. 28 ottobre 2020, n. 137
215; pertanto, applicandosi ancora l'art. 23-bis, comma 4, dl.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCANDURA SALVATORE nato a ACIREALE il 08/07/1973 avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catania ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Catania del 5 ottobre 2020, che aveva affermato la penale responsabilità di Salvatore Scandura per i reati ex artt. 640, 61, n. 11, e 468, 61, n. 2, 81, secondo comma, cod. pen., e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; in particolare, ha riconosciuto la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., ritenendola equivalente alla contestata aggravante di cui all'art. 61, n. 11, cod. pen., e ha rideterminato la pena; - che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente si duole dell'inosservanza dell'art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen., è manifestamente infondato, considerato che tale articolo non era applicabile all'impugnazione proposta, essendo stata differita la sua entrata in vigore alle impugnazioni proposte oltre il 30 giugno 2024; si veda al riguardo l'art. 94, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal d.l. 30 dicembre 2023, n. 215; pertanto, applicandosi ancora l'art. 23-bis, comma 4, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, che indica genericamente il «difensore» quale parte istante, ne deriva che anche la parte civile poteva chiedere la trattazione orale; inoltre, l'impedimento del difensore dell'imputato a comparire all'udienza svoltasi in data 11 luglio 202023 non era documentato; - che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, è inammissibile, essendo del tutto generico e riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così