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Ordinanza — n. 28203/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal claiming abnormality of mandatory indictment after rejection of prosecution's dismissal request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28203/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Ferdinando Palumbo's appeal inadmissible regarding the Court of Investigation's order for mandatory indictment following the rejection of the prosecutor's dismissal request. Palumbo argued this procedure violated the law by compelling the prosecutor to perform acts not explicitly provided for, claiming the order was abnormal. The Court rejected this, citing established precedent that re-qualifying the same facts with a different legal title does not constitute abnormality or lack of prosecutorial initiative.

Regesto Legislator

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Art. 409 c.p.p.; Art. 111, 112 Cost.: The order by the Court of Investigation to issue a mandatory indictment after rejecting a prosecution request for dismissal is not abnormal when it involves re-qualifying the same facts with a different legal title, as this does not constitute a new contestation of crime lacking prosecutorial initiative.

Parole chiave

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mandatory indictment rejection of dismissal abnormality of order re-qualification of facts prosecutorial initiative Court of Investigation legal title falsità ideologica in documenti

Disposizioni normative citate

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Art. 409 cod. proc. pen.
pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione dell'art. 409 cod. proc. pen. e degli artt.
Art. 111 Cost.
Art. 112 Cost.
art. 409 cod. proc. pen
pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione dell'art. 409 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5 n. 24616 del 16/03/2021
Sez. U, n. 40984 del 22/03/2018
Ritenuto che è privo di pregio il richiamo alla sentenza delle Sezioni Unite 'Gianforte', (Sez. U, n. 40984 del 22/03/2018 Cc.
Sez. 6 n. 37470 del 09/07/2004
Sez. 2 n. 19447 del 03/04/2006
37470 del 09/07/2004 rv.230360; Sez. 2 n. 19447 del 03/04/2006 rv.234200; Sez.
Sez. 1 n. 41207 del 24/11/2006
19447 del 03/04/2006 rv.234200; Sez. 1 n. 41207 del 24/11/2006, riv.236003; Sez.
Sez. 6 n. 41409 del 13/10/2009
41207 del 24/11/2006, riv.236003; Sez. 6 n. 41409 del 13/10/2009 rv.245476;
Sez. 6 n. del 31/01/2011
Sez. 6 n. 34284 del 16/09/2011
250029; Sez. 6 n. 34284 del 16/09/2011 rv.
Sez. 6 n. 42508 del 28/09/2012
250836, sez. 6 n. 42508 del 28/09/2012 rv.
Sez. 6, n. 37658 del 10/06/2014
pen., l'imputazione coatta nei confronti dell'indagato per il fatto di reato oggetto dell'originaria iscrizione, qualificando diversamente la fattispecie individuata nella richiesta di archiviazione (Sez. 6, n. 37658 del 10/06/2014, Rv.
Sez. 2, n. 31912 del 07/07/2015
261645, Sez. 2, n. 31912 del 07/07/2015, Rv.
Sez. 1, n. 47919 del 29/09/2016
Sez. 1, n. 47919 del 29/09/2016 Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALUMBO FERDINANDO nato a COSENZA il 29/06/1976 avverso l'ordinanza del 17/01/2024 del TRIBUNALE di COSENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;Rilevato che Palumbo Ferdinando ricorre avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Cosenza, avente ad oggetto l'invito alla formulazione dell'imputazione - a seguito dell'opposizione all'archiviazione - nei confronti dell'imputato, per il reato di cui agli artt. 48, 476 cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione dell'art. 409 cod. proc. pen. e degli artt. 111 e 112 Cost. in relazione all'imputazione coatta operata nei propri confronti, lamentando, in particolare, che il provvedimento impugnato sarebbe abnorme in quanto volto ad imporre al pubblico ministero il compimento di atti che non sono espressamente previsti dal codice, è manifestamente infondato, atteso che, come ritenuto da recente giurisprudenza di legittimità, «non è abnorme, ne' in alcun modo impugnabile, il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, nel rigettare la richiesta di archiviazione, ordini al pubblico ministero di formulare l'imputazione nei confronti dell'indagato per il medesimo fatto, diversamente qualificando il titolo di reato rispetto a quello individuato dal pubblico ministero» (Sez. 5 n. 24616 del 16/03/2021, Rv. 281441 - 01).

Ritenuto che è privo di pregio il richiamo alla sentenza delle Sezioni Unite 'Gianforte', (Sez. U, n. 40984 del 22/03/2018 Cc. (dep. 24/09/2018), Rv. 273581 - 01), laddove ha espresso il principio in base al quale ricorre l'abnormità del provvedimento qualora il G.I.P. ordini l'imputazione coatta per un reato diverso da quello oggetto di richiesta di archiviazione, giacchè, nel caso di specie, non vi è "nuova contestazione" di reato rispetto alla quale manchi l'iniziativa del pubblico ministero, versandosi, piuttosto, in un caso di diversa qualificazione della condotta, la medesima sulla quale il Pubblico Ministero aveva svolto le indagini.

In effetti, già prima dell'intervento delle SS.UU." Minervini", richiamate dal ricorrente, nella giurisprudenza di legittimità, non si era mai dubitato del potere del giudice per le indagini preliminari di dare una diversa qualificazione giuridica del fatto rispetto al quale il Pubblico Ministero chiede l'archiviazione, e, quindi, di disporre l'imputazione coatta per il diverso titolo di reato ravvisato ( Sez. 6 n. 37470 del 09/07/2004 rv.230360; Sez. 2 n. 19447 del 03/04/2006 rv.234200; Sez. 1 n. 41207 del 24/11/2006, riv.236003; Sez. 6 n. 41409 del 13/10/2009 rv.245476;

Sez. 6 n. del 31/01/ 2011, rv. 250029; Sez. 6 n. 34284 del 16/09/2011 rv. 250836, sez. 6 n. 42508 del 28/09/2012 rv. 253617). Nello stesso senso, si sono orientate le pronunce successive, le quali hanno sempre ritenuto legittimo il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, nel rigettare la richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero, ordini contestualmente, a norma dell'art. 409 cod. proc. pen., l'imputazione coatta nei confronti dell'indagato per il fatto di reato oggetto dell'originaria iscrizione, qualificando diversamente la fattispecie individuata nella richiesta di archiviazione (Sez. 6, n. 37658 del 10/06/2014, Rv. 261645, Sez. 2, n. 31912 del 07/07/2015, Rv. 264509;

Sez. 1, n. 47919 del 29/09/2016 Rv. 268138). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugno 2024 f Il consigliere estensore aria T esa Belnwnte Ci -C,C2.3JJ.1 L(_ I Presidente Grazia R sa Anna coli