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Ordinanza — n. 28202/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28202/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28202/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAERA DANIELE nato a SAN PIETRO VERNOTICO il 16/09/1985 avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;Rilevato che Laera Daniele ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che, riducendo la pena, ha confermato nel resto la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di cui all'art. 615 -ter co. 2 n. 1 co. 3 cod. pen. (in questo assorbito il reato di cui all'art. 494 cod. pen.) e agli artt. 479, 476 cod. pen.;

Regesto Legislator

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art. 494 cod. pen; Ordinanza — n. 28202/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 615 -ter co. 2 n. 1 co. 3 cod. pen. (in questo assorbito il reato di cui all'art. 494 cod. pen.) e agli artt. 479, 476 cod. pen.;

Parole chiave

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abuso di un impianto per l'elaborazione di dati informatica falsità in documenti di servizio danneggiamento di dati usurpazione d'identità identità elettronica

Disposizioni normative citate

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art. 494 cod. pen
(in questo assorbito il reato di cui all'art. 494 cod. pen.) e agli artt.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAERA DANIELE nato a SAN PIETRO VERNOTICO il 16/09/1985 avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;Rilevato che Laera Daniele ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che, riducendo la pena, ha confermato nel resto la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di cui all'art. 615 -ter co. 2 n. 1 co. 3 cod. pen. (in questo assorbito il reato di cui all'art. 494 cod. pen.) e agli artt. 479, 476 cod. pen.;

Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché, oltre ad essere costituito da mere doglianze in fatto, è genericamente fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e che si rivelano, pertanto, non specifiche (la Corte, in particolare, ben chiariva come il mancato funzionamento del sistema di videosorveglianza fosse elemento da porre a fondamento della responsabilità penale dell'imputato, in quanto disattivato da quest'ultimo al fine di eludere eventuali accertamenti sulle videoriprese e, quindi, evitare che potesse affiorare l'assenza della donna, presso la Stazione dei Carabinieri, nelle ore in cui sarebbe stata formalizzata la denuncia);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugno 2023 Il consigliere esten