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Ordinanza — n. 28198/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against false declaration conviction due to inadmissible procedural grounds and discretionary sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28198/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the conviction for false declaration and the lack of leniency, arguing logical flaws in the lower court's reasoning. The court rejected these claims because the first two grounds violate Cassation preclusion rules, while the third falls within the trial judge's discretionary sentencing authority.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual findings or assess the logical consistency of the lower court's reasoning; appeals based on such grounds are inadmissible, and sentencing discretion regarding mitigating circumstances remains with the trial judge.

Parole chiave

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Cassation preclusion False declaration penalty Sentencing discretion Logical consistency review Inadmissible appeal uso di false generalità dichiarazione mendace sviamento della giustizia

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 600 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
art. 131-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIODE JOLLY MONDAY nato il 01/01/1988 avverso la sentenza del 31/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; R.G. 11157/024 Rilevato che Diode Jolly Monday ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri;

Considerato che i primi due motivi di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia la manifesta illogicità della motivazione, in ordine, rispettivamente, all'affermazione della sua responsabilità penale e alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., non sono consentiti dalla legge, nella loro formulazione, stante la preclusione per la Corte di cassazione, non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); Evidenziato che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 6) con congrui argomenti logici e facendo applicazione di corretti canoni giuridici, ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; Considerato che il terzo ed ultimo motivo di ricorso, con cui il ricorrente censura la manifesta illogicità motivazionale in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 5 della sentenza impugnata);

Dato atto che non risulta dirimente nel senso perseguito dalla Difesa neppure la memoria difensiva, depositata dalla Difesa, con la quale, riportandosi ai motivi, insiste, in particolare, sul vizio logico che affliggerebbe la motivazione in merito alla ritenuta conoscenza della lingua italiana all'atto del controllo di polizia, e all'equivoco nel quale sarebbe incorsi gli operanti circa la condotta dell'imputato e le sue reali intenzioni, giacchè i vizi denunciati, per quanto esposto, non sono riscontrabili nel provvedimento impugnato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.