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Ordinanza — n. 28195/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for first-time non-punishment claim and generic penalty complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28195/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant raised a new argument regarding non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code, which was not contested in the lower court proceedings. The court ruled that since this involved a substantive issue, it could not be raised for the first time in the final appeal stage. Additionally, the second ground for appeal was rejected as it merely repeated arguments already dismissed by the lower courts without specific new reasoning.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606, comma 3; Art. 609, comma 2, cod. proc. pen.; A claim regarding non-punishment under Art. 131-bis of the Penal Code cannot be raised for the first time in the appeal for review of legality if not contested in the lower instance, and generic complaints on penalty determination are inadmissible if they merely repeat arguments already decided.

Parole chiave

Generato dall'IA
non-punishment claim first-time argument appeal for review penalty determination substantive issue inadmissible appeal procedural bar tentato furto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SABURRI CHRISTIAN nato a ORISTANO il 17/07/1977 avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;Rilevato che Saburri Christian ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato quanto statuito nella sentenza di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di tentato furto; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge e vizi di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.

è inedito, posto che non risulta, dalla sintesi (non contestata) dei motivi di appello, per come riportata nella sentenza impugnata, che il deducente avesse formulato doglianze in ordine, appunto, al tema dedotto, di modo che, trattandosi di questione che involge profili di merito (ossia, attinenti all'uso della discrezionalità del giudice) non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla determinazione della pena, non è consentito, per come formulato, dalla legge, in sede di legittimità, perché, oltre ad essere costituito da mere doglianze in fatto, è genericamente fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifiche (la Corte di Appello, in particolare, ha indicato gli elementi in base ai quali la pena irrogata dal giudice di prime cure potesse ritenersi legittima);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugno 2024 Il consigliere