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Ordinanza — n. 28194/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of specific legal grounds and failure to address prior court rulings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28194/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the execution of the first-instance judgment. The appellant argued for a specific sanction and alleged errors in law and reasoning, but failed to address the court's established rationales. The court rejected these claims as generic complaints in fact and non-specific arguments already dismissed by the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 581 comma 1 quater cod. proc. pen.; Art. 363-bis c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it consists merely of complaints in fact or generic arguments that reiterate reasons already discussed and found unfounded by the court of appeal, lacking specific legal grounds.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic complaints specific legal grounds reiteration of arguments Court of Cassation gravi addebiti penali ritardo ingiustificato dell'azione penale denuncia penale

Disposizioni normative citate

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Art. 581 comma 1 quater cod. proc. pen.
Art. 363-bis c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3 n. 2754 del 6/12/2017, rv 272448-01
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANZO DANIELE nato a TORINO il 17/09/1984 avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE; Rilevato che Lanzo Daniele ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha dichiarato l'inammissibilità dell'atto di appello - sia perché privo delle allegazioni di cui all'art. 581 comma 1 quater cod. proc. pen. ( in quanto, assente l'imputato nel giudizio di primo grado, l'atto impugnatorio non era stato accompagnato dal deposito della dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato ai fini della notificazione del decreto di citazione, requisito previsto a pena di inammissibilità) sia perché ha ritenuto a-specifico il motivo di appello sul trattamento sanzionatorio) - ha ordinato l'esecuzione della sentenza di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di tentato furto aggravato e di porto di armi per cui non è ammessa licenza ex art. 4 L. 110/75;

Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla determinazione della pena, oltre a non confrontarsi con le duplice ratio decidendi sottostante alla sentenza impugnata (Sez. 3 n. 2754 del 6/12/2017, rv 272448-01), non è consentito, per come formulato, dalla legge, in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in fatto e genericamente fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifiche;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugno 2024 Il ,consigliere onsigliere estensore