Cassation court dismisses appeal as inadmissible for being repetitive and failing to identify specific omitted motivation points.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Lorenzo Rochira inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Rochira argued that the Milan Court of Appeal erroneously applied Article 192 of the Code of Criminal Procedure and suffered from a lack of motivation in its judgment. The court rejected these claims because the appeal merely reiterated arguments already adequately addressed and dismissed by the lower court without pinpointing specific overlooked aspects.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 192 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely repeats arguments already fully examined by the appellate court without identifying specific points of omission that decisively affect the judgment's validity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROCHIRA LORENZO nato a FRANCAVILLA FONTANA il 12/11/1978 avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Milano il 14 marzo 2023, che aveva i-ogreo affermato la penale responsabilità di IVirrce-T1-2-(ii Rochira per il reato di cui agli artt.110, 624, 625, 99 cod. pen.; in particolare, ha escluso la sussistenza delle aggravanti contestate e, concesse le attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che l'unico motivo di ricorso dell'imputato, che lamenta erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione della sentenza impugnata, è inammissibile, in quanto reiterativo di argomentazioni già adeguatamente affrontate dalla Corte di appello e sulle quali vi è ampia motivazione, rispondente ai criteri di cui all'art. 192 cod. proc. pen.
Si limita, quindi, a riprodurre profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Sul punto, è necessario sottolineare che non è corretto riprodurre con ricorso l'intero appello per poi lamentare un'omessa motivazione, ma occorre indicare quali aspetti delle doglianze siano stati trascurati dalla Corte di appello e in che modo essi attengano a degli aspetti decisivi, tali da incidere sulla tenuta della sentenza impugnata; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis