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Ordinanza — n. 28189/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28189/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28189/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI NAPOLInel procedimento a carico di: GRAMMATICO GENNARO nato a NAPOLI il 05/12/1981 avverso la sentenza del 20/09/2016 del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Rilevato che il Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, con la quale l'imputato Gennaro Grammatico era stato ritenuto responsabile dei delitti di cui agli artt. 81 cpv, 624-bis, primo e terzo comma, cod. pen. in relazione agli artt. 625, n. 2, 61, n. 5, 385, commi primo e terzo, e 61, n. 2, cod. pen.; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale il Procuratore generale denunzia l'erronea concessione delle circostanze attenuanti generiche e la conseguente diminuzione della pena, non sia consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mera doglianza in punto di fatto, avendo il Tribunale fornito congrua e logica motivazione al riguardo (si veda la pag. 6 provvedimento impugnato); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 28189/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 81 cpv, 624-bis, primo e terzo comma, cod. pen. in relazione agli artt. 625, n. 2, 61, n. 5, 385, commi primo e terzo, e 61, n. 2, cod. pen.; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale il Procuratore generale denunzia l'erronea concessione delle circostanze attenuanti generiche e la conseguente diminuzione della pena, non sia consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mera doglianza in punto di fatto, avendo il Tribunale fornito congrua e logica motivazione al riguardo (si veda la pag. 6 provvedimento impugnato); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso.

Parole chiave

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aggravamento della pena gravi addebiti penali sanzioni penali altri capi d'accusa alleggerimento della pena altri reati
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI NAPOLInel procedimento a carico di: GRAMMATICO GENNARO nato a NAPOLI il 05/12/1981 avverso la sentenza del 20/09/2016 del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Rilevato che il Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, con la quale l'imputato Gennaro Grammatico era stato ritenuto responsabile dei delitti di cui agli artt. 81 cpv, 624-bis, primo e terzo comma, cod. pen. in relazione agli artt. 625, n. 2, 61, n. 5, 385, commi primo e terzo, e 61, n. 2, cod. pen.; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale il Procuratore generale denunzia l'erronea concessione delle circostanze attenuanti generiche e la conseguente diminuzione della pena, non sia consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mera doglianza in punto di fatto, avendo il Tribunale fornito congrua e logica motivazione al riguardo (si veda la pag. 6 provvedimento impugnato); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 24 aprile 2024 Il consigliere estensore Il Presidente