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Ordinanza — n. 28188/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic complaint regarding moral damages calculation without specific objection to Milan tables.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28188/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's complaint regarding the moral damages calculation was too generic. The appellant argued the awarded amount was disproportionate compared to Milan tables but failed to specify why the calculation was incorrect or submit the tables. The court ruled that under established precedent, such complaints are only admissible if the appellant specifically objected to the use of Milan tables at the appellate level and provided the relevant documents.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal against a judgment on moral damages is inadmissible if the appellant fails to specifically allege a violation of law regarding the application of Milan tables and fails to submit said tables to the court.

Parole chiave

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inadmissible appeal moral damages Milan tables generic complaint procedural requirement appellate review legal violation razzismo

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
artt. 595 cod. pen
Rilevato che Fabio Rainieri ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha riformato la pronuncia del Tribunale di Roma, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 595 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Cass. Civ., Sez. 3, n. 24205 del 13/11/2014
Cass. civ., Sez. 3, n. 3015 del 17/02/2016
Cass. civ., Sez. 1, n. 17678 del 7/9/2016
638695 - 01; Cass. civ., Sez. 1, n. 17678 del 7/9/2016, Rv.
Cass. Civ., Sez. 3, n. 27562 del 21/11/2017
641368 - 01; Cass. Civ., Sez. 3, n. 27562 del 21/11/2017, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAINIERI FABIO nato a SAN SECONDO PARMENSE il 29/12/1967 avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; e. Rilevato che Fabio Rainieri ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha riformato la pronuncia del Tribunale di Roma, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 595 cod. pen. e 3, legge n. 205 del 1993, ritenendo di non dover procedere in quanto il reato contestato si era estinto per prescrizione e confermando le statuizioni in favore della parte civile; letta la memoria del difensore dell'imputato; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'erronea quantificazione del danno morale liquidato in favore della parte civile, sproporzionato rispetto ai parametri di riferimento, sia inammissibile in quanto il ricorso non ha spiegato per quale motivo, applicando le tabelle del Tribunale di Milano, l'ammontare del risarcimento risulterebbe inferiore a quello liquidato, di tal che la censura di connota in termini di palese genericità; rilevato, altresì, che secondo la giurisprudenza di legittimità, in materia di liquidazione del danno non patrimoniale, l'applicazione di criteri diversi da quelli risultanti dalle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano può essere fatta valere in sede di legittimità, come vizio di violazione di legge, soltanto quando in grado di appello il ricorrente si sia specificamente doluto della mancata liquidazione del danno in base ai valori delle tabelle milanesi ed abbia altresì versato in atti dette tabelle (Cass.

Civ., Sez. 3, n. 24205 del 13/11/2014, Rv. 633430 - 01; Cass. civ., Sez. 3, n. 3015, del 17/02/2016, Rv. 638695 - 01; Cass. civ., Sez. 1, n. 17678 del 7/9/2016, Rv. 641368 - 01; Cass. Civ., Sez. 3, n. 27562 del 21/11/2017, Rv. 646644 - 02) e rilevato che non risulta ciò sia avvenuto nel caso di specie; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 24 aprile 2024 Il consigliere estensore DEPOSITATA Il President