Ordinanza — n. 28186/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAe 2), 219, comma 2, n. 1), 223, comma 1, r.d. n. 267 del 1942; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'inosservanza della legge penale, sia inammissibile ai sensi dell'art. 581, comma 1- quater, cod. proc. pen. che prevede, quale requisito dell'impugnazione a pena di inammissibilità, che nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, si debba presentare specifico uno mandato a impugnare, che deve essere rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e deve contenere la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio; rilevato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, tale causa di inammissibilità, trova applicazione anche al ricorso per cassazione (Sez. 4, n. 43718 dell'11/10/2023, Rv. 285324 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 28186/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUTTARELLI BERARDINO nato a ROMA 11 18/07/1956 avverso l'ordinanza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Rilevato che Berardino Buttarelli ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Roma, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 216, comma 1, n.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUTTARELLI BERARDINO nato a ROMA 11 18/07/1956 avverso l'ordinanza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Rilevato che Berardino Buttarelli ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Roma, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 216, comma 1, n.
1) e 2), 219, comma 2, n. 1), 223, comma 1, r.d. n. 267 del 1942; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'inosservanza della legge penale, sia inammissibile ai sensi dell'art. 581, comma 1- quater, cod. proc. pen. che prevede, quale requisito dell'impugnazione a pena di inammissibilità, che nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, si debba presentare specifico uno mandato a impugnare, che deve essere rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e deve contenere la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio; rilevato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, tale causa di inammissibilità, trova applicazione anche al ricorso per cassazione (Sez. 4, n. 43718 dell'11/10/2023, Rv. 285324 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 aprile 2024 Il consigliere estensore Il President