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Ordinanza — n. 28183/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28183/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28183/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAU VALERIO nato a SASSARI il 27/10/1985 avverso la sentenza del 05/04/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Rilevato che Valerio Sau ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari, che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Sassari, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 110, 624, 625, n. 2, cod. pen.; ritenuto che con entrambi i motivi di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la nullità della sentenza per mancata applicazione dell'art. 62, n. 4, cod. pen. e della condizione di non punibilità dell'art. 131-bis cod. pen., sono generici perché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 28183/2024 — snpen · Corte di Cassazione: di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Rilevato che Valerio Sau ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari, che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Sassari, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 110, 624, 625, n. 2, cod. pen.; ritenuto che con entrambi i motivi di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la nullità della sentenza per mancata applicazione dell'art. 62, n. 4, cod. pen. e della condizione di non punibilità dell'art. 131-bis cod. pen., sono generici perché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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imputazione di furto furto di lieve entità partecipazione al reato favoreggiamento principio della doppia incriminazione perseguimento penale per truffa

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
e della condizione di non punibilità dell'art. 131-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAU VALERIO nato a SASSARI il 27/10/1985 avverso la sentenza del 05/04/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Rilevato che Valerio Sau ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari, che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Sassari, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 110, 624, 625, n. 2, cod. pen.; ritenuto che con entrambi i motivi di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la nullità della sentenza per mancata applicazione dell'art. 62, n. 4, cod. pen. e della condizione di non punibilità dell'art. 131-bis cod. pen., sono generici perché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 aprile 2024 Il consigliere estensore Il Presidente