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Ordinanza — n. 28181/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28181/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28181/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EZZAHRI SAID nato il 22/06/1976 avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Rilevato che Said Ezzahri ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che ha riformato parzialmente la pronuncia del Tribunale di Forlì, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 81 cpv. e 495 cod. pen., rideterminandone la pena; ritenuto che con il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alla qualificazione giuridica del fatto e alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., non è deducibile in sede di legittimità, avendo ad oggetto una questione che ha costituito motivo di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nelle ragioni di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione; ritenuto che con il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla sussistenza degli elementi integrativi della fattispecie, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 28181/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 81 cpv. e 495 cod. pen., rideterminandone la pena; ritenuto che con il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alla qualificazione giuridica del fatto e alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., non è deducibile in sede di legittimità, avendo ad oggetto una questione che ha costituito motivo di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nelle ragioni di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione; ritenuto che con il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla sussistenza degli elementi integrativi della fattispecie, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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false dichiarazioni senza giuramento uso di false generalità accertamento dell'identità frode alla legge sugli stranieri difficoltà linguistiche falsità ideologica in documenti

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
pen., rideterminandone la pena; ritenuto che con il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alla qualificazione giuridica del fatto e alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EZZAHRI SAID nato il 22/06/1976 avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Rilevato che Said Ezzahri ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che ha riformato parzialmente la pronuncia del Tribunale di Forlì, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 81 cpv. e 495 cod. pen., rideterminandone la pena; ritenuto che con il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alla qualificazione giuridica del fatto e alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., non è deducibile in sede di legittimità, avendo ad oggetto una questione che ha costituito motivo di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nelle ragioni di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione; ritenuto che con il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla sussistenza degli elementi integrativi della fattispecie, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 aprile 2024 Il consigliere estensore Il President