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Ordinanza — n. 28179/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as merely repetitive of already rejected arguments regarding criminal negligence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28179/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Hristova, Staneva, and Kaneva inadmissible. The appellants argued that the lower court erred in applying Article 625, paragraph 4 of the Criminal Code due to a lack of cunning in their actions. The court ruled that these arguments were merely a reproduction of points already adequately examined and rejected by the appellate judge.

Regesto Legislator

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Art. 625, n. 4 cod. pen.; The appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already examined and rejected by the lower court without presenting new grounds.

Parole chiave

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criminal negligence Article 625 Criminal Code inadmissible appeal repetitive arguments Cassation procedure reati contro le pubbliche comunicazioni imputazione di furto reato flagrante

Disposizioni normative citate

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Art. 625, n. 4 cod. pen.
e condannate alla pena di giustizia; ritenuto che con l'unico motivo di ricorso, con il quale le ricorrenti denunziano l'erronea applicazione dell'art. 625, n.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HRISTOVA GENOVEVA (CUI 01331P1) nato il 30/03/1983 STANEVA MARIYANA (CUI 047Y4FL) nato il 20/09/1989 KANEVA STANKA (CUI 04T9YI3) nato il 18/04/1986 avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; (9, Rilevato che Genoveva Hristova, Mariyana Staneva e Stanka Kaneva ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che ha parzialmente riformato la pronuncia del Tribunale di Rimini, con la quale le imputate erano state ritenute responsabili del delitto di cui agli artt. 56-624, 625, n. 4, cod. pen. e condannate alla pena di giustizia; ritenuto che con l'unico motivo di ricorso, con il quale le ricorrenti denunziano l'erronea applicazione dell'art. 625, n. 4, cod. pen., in relazione all'assenza della destrezza nell'azione compiuta, sia meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. pag. 3 della sentenza di appello); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 aprile 2024 Il consigliere estensore Il Presidente